7 Maggio 2021
Nuovo soggetto in un Gruppo Iva, profili di ingresso in itinere
Con la risoluzione n. 30 del 7 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate fornisce precisi chiarimenti sul caso di ingresso in itinere di una società già esistente alla data di costituzione del Gruppo Iva, rispetto alla quale si sono successivamente instaurati i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dal legislatore.
Le precisazioni riguardano, in particolare, (i) la decorrenza dell’ingresso di un nuovo soggetto, (ii) la natura (sistematica o antielusiva) della norma che fissa il requisito del possesso della partecipazione almeno dal 1° luglio dell’anno precedente, (iii) la vigenza dei resi forniti con la circolare n. 19/2018 riguardanti l’ingresso nel Gruppo Iva di una società di nuova costituzione, interamente partecipata da un soggetto del medesimo gruppo, dante causa di un conferimento di ramo d’azienda e dei chiarimenti contenuti nel principio di diritto n. 16/2020 in tema di scissione parziale della capogruppo a favore della neocostituita, che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo, (iv) la decorrenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di inclusione (articolo 70-quater, comma 5 del decreto Iva).
Alla luce delle numerose e dettagliate precisazioni contenute nel documenti di prassi, l’Agenzia ritiene che, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede (articolo 10 della legge n. 212/2000), esclude l’applicazione di sanzioni nei casi, anteriormente alla pubblicazione de presente documento, di ingresso di “nuovi” soggetti in un Gruppo Iva già costituito non in linea con i chiarimenti forniti, qualora tali ingressi abbiano effettivamente determinato un vantaggio fiscale per il Gruppo.
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