Normativa e prassi

19 Aprile 2021

Ok alla fruizione del bonus affitti per i canoni pagati tardi, nel 2021

La società che nel corso del 2021 versa i canoni di un contratto d’affitto relativi al 2020 matura il diritto alla fruizione del credito d’imposta per canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda, purché sussistano tutti gli ulteriori requisiti di legge. Il bonus potrà essere ceduto, tra gli altri, al locatore, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio e del 14 dicembre 2020.

È quanto emerge dalla risposta n. 263 del 19 aprile 2021 fornita a una Srls costituitasi nel 2019, la quale rappresenta che, a causa dei provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica, da fine febbraio 2020 non ha potuto esercitare l’attività e non ha versato i canoni di locazione relativi al contratto di affitto di cui è titolare. Volendo provvedervi quest’anno, chiede se può fruire del credito d’imposta previsto, dal decreto “Rilancio”, per i mesi da marzo a giugno 2020 nonché, dal decreto “Ristori”, per i successivi mesi da ottobre a dicembre. L’istante, considerato che la norma consente di cedere il credito entro il 2021 e che la risposta 440/2020 ha riconosciuto il diritto al bonus a un contribuente che aveva pagato anticipatamente – nel 2019 – il canone del 2020, ritiene di poter corrispondere nel 2021 il 40% dei canoni relativi ai mesi agevolabili del 2020, beneficiando del relativo credito d’imposta, con cessione al locatore della quota del 60% non versata.

Oggetto dell’interpello in esame sono, dunque:

  • l’articolo 28 del Dl n. 34/2020, che, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, riferito a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno ovvero, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (il bonus è del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività; invece, alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, spetta nella misura ridotta, rispettivamente, al 20 e al 10%). Per accedere al credito, è necessario aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente
  • l’articolo 8 del Dl n. 137/2020, che ha esteso il credito ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici 79.1, 79.11 e 79.12 con sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Secondo l’Agenzia, sussistendo gli ulteriori requisiti prescritti dalla norma, il pagamento nel 2021 dei canoni di locazione riguardanti i mesi agevolabili in base alle su ricordate disposizioni dà diritto alla fruizione del relativo credito d’imposta.
Lo stesso potrà essere ceduto, secondo le indicazioni fornite:

  • dal provvedimento 1° luglio 2020, con cui l’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità di attuazione della disposizione (articolo 122, Dl n. 34/2020) in base alla quale, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (tra questi, il bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda), in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la loro cessione ad altri soggetti, compresi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare
  • dal provvedimento 14 dicembre 2020, con cui sono state disposte le modalità per segnalare la cessione dei crediti ed è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni.
Ok alla fruizione del bonus affitti per i canoni pagati tardi, nel 2021

Ultimi articoli

Normativa e prassi 27 Gennaio 2026

Niente Iva per la distribuzione dei Gruppi di acquisto solidale

L’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale in tema di terzo settore, che trasforma l’agevolazione per questo tipo di operazioni in esenzione è stata rimandata fino al 2036 Sono fuori campo Iva le operazioni di distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente da un Gruppo di acquisto solidale costituito in forma di Associazione di promozione sociale, in quanto attività non commerciale, sempreché siano rispettate le condizioni statutarie previste dall’articolo 4 del decreto Iva.

Attualità 27 Gennaio 2026

Invio dati spese sanitarie 2025, ultimo giorno lunedì 2 febbraio

Prende avvio il nuovo regime annuale della comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria.

Attualità 27 Gennaio 2026

Pagamento del canone tv chi ha diritto all’esonero

Possono evitare l’addebito del canone i contribuenti che non hanno un televisore, i cittadini sopra i 75 anni di età a basso reddito e i militari e diplomatici stranieri.

Normativa e prassi 26 Gennaio 2026

Contributi sanitari aziendali, fuori dal reddito di lavoro

I premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per un sistema di assistenza sanitaria integrativa sono esclusi dal reddito, a prescindere dall’eventuale intermittenza del rapporto di lavoro Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati, in conformità a disposizioni del Ccnl, dal datore di lavoro a un fondo sanitario integrativo, iscritto all’apposita Anagrafe che opera secondo principi di mutualità tra gli iscritti.

torna all'inizio del contenuto