Normativa e prassi

9 Aprile 2021

Banche nel Regno Unito, l’esenzione non è persa

Con il principio di diritto n. 6 del 9 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce che nei confronti delle banche stabilite nel Regno Unito, durante il periodo transitorio, previsto dall’accordo di recesso del 18 ottobre 2019 tra Uk e Ue, deve applicarsi l’articolo 26, comma 5-bis, del Dpr n. 600/1973, che prevede l’esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio e lungo periodo alle imprese erogati da istituti creditizi presenti in uno Stato membro dell’Unione europea.
 
Il Regno Unito, infatti, deve essere considerato, per tutto il periodo transitorio, al pari di un Paese ancora ricompreso nel territorio dell’Unione europea, perché in caso contrario si determinerebbe una violazione delle libertà fondamentali del trattato sul funzionamento dell’Ue, in particolare della libera prestazione di servizi e della libera circolazione di capitali, comportando una “discriminazione orizzontale” tra i destinatari delle stesse libertà.
 
Costituisce “discriminazione orizzontale”, precisa l’Agenzia, qualunque discriminazione tra soggetti non residenti che porti a “favorire senza giustificazione i cittadini di taluni Stati membri rispetto ad altri” (sentenza della Corte di giustizia Ue del 24 febbraio 2015, causa C-512/13).
 
Sul piano fiscale, il principio delinea un divieto per gli Stati membri di esercitare la potestà tributaria con arbitrio e senza giustificazione, con l’obiettivo di eliminare tutte le misure che possano ostacolare la libera circolazione, all’interno della Comunità, delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il principio, anche se riferito in senso letterale alle sole persone fisiche, “deve ritenersi estendibile  anche alle società”, alla luce della giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia Ue del 16 aprile 2015, causa C-591/13).
 
Ricordiamo che l’accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea del 18 ottobre 2019 ha stabilito che, dopo il 31 dicembre 2020, l’Uk non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Ue. L’accordo disciplina la cosiddetta Brexit per cittadini e imprese, con un periodo transitorio dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, durante il quale la normativa e le procedure Ue in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci rimangono in vigore nel Regno Unito.
 
Il 30 gennaio 2020 si è conclusa la ratifica dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea con l’approvazione da parte del Consiglio dell’Ue. Nella quarta parte dell’accordo è prevista una specifica disciplina transitoria, che fa salva durante il periodo di transizione l’applicazione al Regno Unito del “diritto dell’Unione” (articolo 127 dell’accordo, “il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione”). Quest’ultimo include, tra gli altri, i principi generali del diritto unionale, quali le libertà fondamentali sancite dal Tfue (libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi e libera circolazione di capitali) e il principio di non discriminazione, dalla cui lettura emerge che “nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.

Banche nel Regno Unito, l’esenzione non è persa

Ultimi articoli

Attualità 24 Aprile 2024

Classificazione merci e aliquote Iva Nuovo modello e domande online

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Dati e statistiche 24 Aprile 2024

Dichiarazioni Irpef e Iva 2023, in Rete le statistiche del Mef

Disponibili, nella sezione “Statistiche fiscali” del sito del dipartimento delle Finanze, le analisi dei dati e le tabelle relative alle dichiarazioni Irpef e Iva 2023 relative all’anno d’imposta 2022.

Attualità 23 Aprile 2024

Dichiarazione dei redditi 2024, l’8×1000 contro le tossicodipendenze

Aggiornate e disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le schede per le scelte di destinazione dell’otto per mille dell’Irpef relative alle dichiarazioni dei redditi 2024, che hanno fatto spazio all’opzione “6 – Recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche”.

Normativa e prassi 23 Aprile 2024

Regime premiale per gli Isa 2023, pronte le regole di accesso

Si rinnova anche per il periodo d’imposta 2023 la possibilità di fruire di vantaggi e agevolazioni fiscali, per i contribuenti Isa che presentano elevati profili di affidabilità.

torna all'inizio del contenuto