2 Aprile 2021
Rimborso mensa scolastica: la richiesta va senza Bollo
Con la risposta n. 227 del 2 aprile 2021, l’Agenzia chiarisce che è esente dall’imposta di bollo l’istanza presentata dal genitore per il rimborso della somma anticipata per l’erogazione della mensa scolastica. La richiesta segue la “sorte” del mandato di pagamento del corrispettivo del servizio mensa soggetto a Iva (principio di alternatività tra Iva e Bollo).
A interpellare l’Agenzia è un comune che eroga il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell’obbligo, dietro pagamento di un corrispettivo (attività commerciale soggetta a Iva). In considerazione della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza Covid-19, il comune ha dato la possibilità agli utenti, che avevano anticipato il corrispettivo per il servizio mensa, di chiederne il rimborso o di devolverlo al fondo per la gestione dell’emergenza sanitaria, istituito dallo stesso comune. Pertanto, spiega l’istante, a fronte della presentazione delle istanze per il servizio non fruito, il comune emette un provvedimento di rimborso identificando i beneficiari e la somma da rimborsare. L’istante chiede all’amministrazione se per le istanze di rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica deve essere corrisposta o meno l’imposta di bollo e, in caso di esenzione, se vale lo stesso principio anche per tutte le domande dirette agli uffici del comune per ottenere il rilascio di provvedimenti amministrativi (ad esempio istanze per utilizzo locali, per aperture di esercizi commerciali, per concessione loculo, per occupazione suolo pubblico, per impianti pubblicitari, eccetera), considerato che le stesse non sono espressamente menzionate nella norma (tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972).
L’Agenzia ricorda che l’articolo 1 del Dpr n. 642/1972 stabilisce che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa” e l’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al decreto, per quanto di interesse, dispone che le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio.
Tale disposizione non si applica, però, al caso in questione, in assenza di un provvedimento amministrativo da parte del comune nei confronti di chi presenta istanza di rimborso del corrispettivo pagato, e parimenti, ritiene l’Agenzia, non trova applicazione l’articolo 5, comma 5, della tabella B annessa al Dpr n. 642/1972 che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, tra l’altro, per le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.
Fatte le premesse, l’Agenzia evidenzia che il comune non si limita a prendere atto dell’istanza di rimborso ricevuta, ma dopo una valutazione della stessa, provvede a emettere un mandato di pagamento con l’accredito di un importo superiore a 77,47 euro, assoggettato a Iva (articolo 26 del Dpr n. 633/1972). Riguardo al trattamento tributario di fatture e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze, il riferimento e l’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972 che prevede l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 2 euro, per ogni esemplare, non dovuta “quando la somma non supera lire 150.000” (77,47 euro).
Non solo. In deroga al principio di applicazione dell’imposta di bollo, l’articolo 6 della tabella B, annessa al Dpr, esenta da Bollo le fatture e altri documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a Iva e stabilisce che “Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.
Dal quadro normativo disegnato, la norma prevede l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti indicati nell’articolo 13 della tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette a Iva.
Dunque, per il principio di alternatività tra Iva e Bollo, sancito dall’articolo 6 della tabella, il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio mensa non è soggetto all’imposta di bollo, come anche è esente la richiesta del genitore per il rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica, ai sensi dell’articolo 14 della stessa tabella secondo cui l’esenzione dall’imposta per “Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’Imposta di bollo”.
Riguardo, infine, alle norme relative a esenzioni o agevolazioni fiscali, l’Agenzia ricorda che non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, ma vanno applicate alle sole fattispecie inderogabilmente previste dalla norma, quali:
- quelle elencate nella tabella, allegato B, al Dpr n. 642/1972
- quelle contenute in specifiche disposizioni normative.
Al di fuori di tali ipotesi, conclude l’amministrazione, c’è sempre l’obbligo di assoggettare l’atto o il documento all’imposta di bollo secondo le indicazioni contenute nella tariffa annessa al citato Dpr.
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