Normativa e prassi

29 Marzo 2021

Compensi erogati in anni successivi: chiarimenti sulla corretta tassazione

Ai “compensi incentivanti la produttività”, erogati al personale, in periodi d’imposta successivi a quello di riferimento, per effetto della “contrattazione articolata di ente”, si applica la tassazione separata. Agli emolumenti distribuiti per progressioni di carriera e specifiche professionalità, invece, quella ordinaria. I motivi alla base della precisazione sono chiariti nella risposta n. 223 del 29 marzo 2021.

L’Agenzia delle entrate risponde a un ente pubblico economico che corrisponde al proprio personale diversi tipi di compensi. Alcuni li assoggetta a tassazione separata perché erogati in virtù di contratti collettivi, leggi e regolamenti che rientrano tra le cause giuridiche previste dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, altri, sempre previsti dalla contrattazione integrativa, poiché correlati alla verifica del raggiungimento di determinati obiettivi, li sottopone a tassazione ordinaria.
Nello specifico l’istante chiede chiarimenti in relazione alle modalità di tassazione da applicarsi tre tipologie di remunerazioni:
– ai compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come ad esempio quelli stabiliti dal comma 2 dell’articolo 18 della legge n. 88/1989, che dispone “Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività
– alle progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’istante
– ai compensi professionali ai professionisti legali.

Ritenendo che tutte le somme in questione vadano a tassazione separata, chiede, in aggiunta, di conoscere la corretta modalità di recupero della maggiore imposta versata nell’ultimo decennio, da parte del personale dipendente ed ex dipendente, in relazione a compensi sui quali sia stata erroneamente applicata la tassazione ordinaria.

In primis, l’Agenzia inquadra la norma di riferimento, vale a dire l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, il quale prevede che sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (situazioni di fatto). In pratica, perché si possa applicare tale modalità di tassazione è necessario che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e, in particolare, il ritardo nella corresponsione non deve essere fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici necessari per l’erogazione degli emolumenti.

Per chiarire meglio l’argomento, l’amministrazione propone alcuni esempi tratti da propri documenti di prassi. Tra gli altri, la risoluzione n. 379/2002 che ha specificato che gli emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno successivo rispetto a quello in cui gli obiettivi sono raggiunti; non potendo, per ragioni logiche correlate ai tempi di verifica degli stessi obiettivi, essere erogati nell’anno di riferimento, non possono essere considerati arretrati. Il ritardo, in questo caso, è fisiologico e la tassazione ordinaria.
Poi, in altre occasioni ha osservato che, spesso, anche in presenza di costanti (a volte complesse) procedure di liquidazione, il ritardo può essere considerato fisiologico (risoluzioni nn. 377/2008 e 151/2017) e quindi esclusa la tassazione separata.

Quindi, conclude l’Agenzia, qualora ricorra una delle cause giuridiche del richiamato articolo 17, come il contratto collettivo, anche decentrato, nel quale è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti, in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti, non vanno fatte ulteriori indagini; si applica la tassazione separata. Indagini che vanno invece effettuate sempre quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (risoluzioni nn. 43/2004 e 151/2017).
Pertanto, a prescindere dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.

In relazione alle tipologie di emolumenti illustrati dall’istante, qualora l’erogazione dei “compensi incentivanti la produttività” avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della “contrattazione articolata di ente” si applica la tassazione separata. Riguardo, invece, alle altre due tipologie di compensi, se il ritardo non è dovuto a una delle cause di cui all’articolo 17, si applica la tassazione ordinaria.

In relazione alla modalità attraverso cui il personale dipendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, al posto di quella separata, l’amministrazione rimanda all’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, che contiene i termini entro i quali lo stesso personale può presentare richiesta di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.

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