Normativa e prassi

25 Marzo 2021

Registrazione obbligata per le sentenze di rigetto

Con la risposta n. 211 del 25 marzo 2021, l’Agenzia ritorna a far chiarezza sul tema della registrazione degli atti, sollecitata dalla richiesta di un ministero che, per poter fornire indicazioni uniformi, dal momento che non tutti gli uffici del Giudice di Pace trasmettono all’Agenzia delle entrate le sentenze di rigetto per la registrazione, chiede all’amministrazione finanziaria se l’imposta di registro sia dovuta:

  1. per le sentenze e i provvedimenti di rigetto
  2. per il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo o se l’imposta di registro debba essere versata solo nel caso in cui il rigetto avvenga “per motivi di rito
  3. in particolari casi di rigetto.

L’Agenzia, concordando con l’interpretazione dell’istante, ricorda che in base all’articolo 37, comma 1 del Dpr n. 131/1986 scontano l’imposta di registro “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere (…) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.
L’articolo 8 della Tariffa allegata al Tur, inoltre, elenca tassativamente gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso e indica, per ognuno, la misura dell’imposta da assolvere. Tale norma, come specificato dalla risoluzione n. 310106/1991, disciplina la tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale per le controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio e riguarda solo quegli atti che hanno la concreta possibilità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.
Con la risoluzione n. 255/2007, inoltre, è stato chiarito che non tutti i provvedimenti dell’autorità giudiziaria vanno assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, al termine di una “controversia” che il giudice è chiamato a risolvere.

Detto questo, precisa l’Agenzia, l’obbligo di registrazione sussiste tutte le volte in cui il giudice si pronuncia in merito a questioni di diritto sostanziale portate alla sua conoscenza da attore, convenuto e terzi interventori.

I provvedimenti di rigetto, ricordano le Entrate, configurano pronunce di merito, poiché il giudice, rigettando la pretesa fatta valere in giudizio, dispone in ordine alle questioni di diritto sostanziale.
Pertanto, l’Agenzia, condividendo il parere del ministero istante, ritiene che le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, vanno assoggettate a imposta di registro, secondo il principio fissato dall’articolo 37 del Tur.

L’Agenzia, infine, si sofferma sull’opposizione al decreto ingiuntivo, che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione al temine del quale il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto (articolo 653 cpc). Il rigetto dell’opposizione può seguire a fatti di merito o processuali. Quindi, il provvedimento di rigetto per ragioni di merito deve essere registrato in temine fisso (articolo 37 del Tur e 8 della Tariffa allegata al Tur), mentre il provvedimento di rigetto per ragioni di rito non è da sottoporre alle formalità della registrazione, come i provvedimenti di estinzione e incompetenza.

Registrazione obbligata per le sentenze di rigetto

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