Normativa e prassi

9 Marzo 2021

Vetture comprate all’estero, non si sfugge all’ecotassa

Con la risposta n. 166 del 9 marzo 2021, l’Agenzia, in linea con quanto sostenuto in precedenti documenti di prassi (risoluzione n. 32/2019 e circolare n. 8/2019), conferma che la debenza dell’ecotassa, l’imposta parametrata ai grammi di biossido di carbonio emessi, non determina alcun contrasto con la libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione europea, in quanto conforme alla espressa finalità disincentivante di interesse generale perseguita. A sostegno di tale precisazione l’intento dello stesso legislatore, che ha disposto previsioni disincentivanti sotto forma d’imposta.

Il dubbio sollevato da un contribuente riguarda la debenza o meno dell’imposta parametrata ai grammi di biossido di carbonio emessi (ecotassa) in relazione ad una vettura comprata in Germania dove era stata immatricolata. L’istante ritiene che, considerando l’effetto discriminante della previsione normativa e per evitare una disparità di trattamento tra auto usate, già immatricolate, acquistate fuori del territorio nazionale e auto usate acquistate in Italia, l’imposta debba applicarsi solo “qualora lo Stato estero nel quale avviene l’acquisto sia uno stato non aderente all’Unione europea“.

L’Agenzia non è d’accordo e fa chiarezza riferendosi alla norma originaria, il comma 1042 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, che ha previsto che “A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020 chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km”. Il successivo comma 1042-bis ha istituito una tabella in base alla quale è stato disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell’imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi” della tabella. L’imposta “è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato” (comma 1043).

L’imposta, dunque, è parametrata alla quantità dei grammi di emessi per chilometro, a carico di chi acquisti e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1, compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato, con emissioni di superiori a 160Co2 g/Km e, ai fini della debenza dell’imposta, l’acquisto e l’immatricolazione del veicolo devono avvenire entrambi nell’arco temporale individuato dal comma 1042 (circolare n. 8/2019).

In sostanza, evidenzia l’Agenzia, l’imposta ha uno scopo disincentivante all’acquisto di ulteriori veicoli inquinanti, in modo da evitarne, nell’arco temporale di riferimento, la circolazione sul territorio italiano, rispetto a quelli già presenti al 1° marzo 2019.
Pertanto, il presupposto dell’imposta coincide con l’acquisito e l’immatricolazione, nel periodo di riferimento, di un veicolo di categoria M1, mentre l’imposta non può trovare applicazione per veicoli di categoria M1 che alla data del 1° marzo 2019 già circolavano sul territorio nazionale, in quanto già immatricolato.

Al riguardo, l’Agenzia rileva che la circolazione di un veicolo sul territorio italiano è comprovata dalla sua immatricolazione presso il dipartimento per i trasporti terrestri e dal possesso della carta di circolazione e che è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da più di 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero (articolo 93 del nuovo codice della strada). Pertanto, la formalità dell’immatricolazione è necessaria per permettere a un veicolo di circolare senza limitazioni di tempo nel nostro Paese.

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