4 Marzo 2021
Importazione dei beni “Covid-19”: i chiarimenti necessari dall’Adm
Con la circolare n. 9/2021 del 3 marzo 2021, firmata dal direttore generale, Marcello Minenna, dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, vengono fornite alcune precisazioni in merito alla corretta aliquota del 5% e all’esenzione Iva di taluni beni necessari al contenimento della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto “Rilancio” con l’articolo 124, comma 1, ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto di determinati beni ritenuti necessari in ambito “emergenza Covid-19”, quali, a solo titolo esemplificativo, ventilatori polmonari, laringoscopi, mascherine chirurgiche, termometri, detergenti disinfettanti per mani, tamponi per analisi cliniche, per la cui cessione è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva al 5%.
Il comma 2 dello stesso articolo ha stabilito che le cessioni dei beni descritti al comma 1 effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’Iva.
Al riguardo, è intervenuta la legge di bilancio 2021 con i commi 452 e 453 dell’articolo 1, che hanno apportato le seguenti modifiche:
- il comma 452 prevede che, in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto “Rilancio”, le cessioni di “strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presenta i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile ”, nonché le prestazioni di servizi strettamente connesse, sono esenti dall’Iva fino al 31 dicembre 2022
- il comma 453 prevede che, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, le cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini” sono esenti dall’Iva, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Tali disposizioni recepiscono la Direttiva (Ue) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla direttiva n. 2006/112/Ce, prevedendo, in materia di Iva, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il Covid-19 ed ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19. La citata direttiva permette agli Stati membri di stabilire fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione Iva con diritto a detrazione per le forniture di vaccini per il Covid-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi.
Per valutare la corretta applicazione dell’esenzione Iva ai beni di cui sopra occorre tener conto di quanto stabilito dal regolamento Ue n. 2017/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, atti all’individuazione dei requisiti che devono essere rispettati dalla “strumentazione per diagnostica per Covid-10”.
A tale scopo l’Adm ha chiesto chiarimenti al dipartimento delle Finanze, il quale ha ritenuto che “l’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, debba essere inteso come facente riferimento al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che individua i dispositivi diagnostici in vitro in continuità con la direttiva 98/79/CE”.
Nell’ambito della “strumentazione per diagnostica per Covid-19” di cui numero 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’Iva soltanto le cessioni dei “dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017”.
Per l’individuazione di questi beni l’Unione europea ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nuovi codici Nc/Taric che identificano i vaccini Covid-19, i reattivi per diagnostica Covid-19 e le maschere protettive.
Ai fini di una corretta applicazione dell’Iva ai beni necessari al contenimento della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è utile riportare il seguente schema con riferimento agli allegati alla circolare in commento:
- sono soggette all’aliquota Iva del 5% le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 1, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni è stato integrato in TARIC il Cadd Q102 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1-ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)”
- sono esenti dall’Iva le importazioni dei beni elencati nell’Allegato 2 ai quali è stato associato a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Cadd Q103 “Esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 30/12/2020, n. 178”.
Ai beni compresi nell’Allegato 2.1 si applica l’esenzione dall’Iva per le operazioni di importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda i beni elencati nell’Allegato 2.2, inseriti in Taric a far data dal 1° gennaio 2021, l’esenzione dall’Iva si applica per le importazioni effettuate dal 20 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2022.
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