2 Marzo 2021
Senza Iva l’ecografo portatile acquistato dal medico veterinario
L’agevolazione prevista dal decreto “Rilancio” per le cessioni delle apparecchiature e dei beni necessari per contrastare l’emergenza sanitaria non pone paletti alla destinazione per uno specifico uso a favore delle persone. Di conseguenza, il beneficio è applicabile anche per la cura degli animali. L’esenzione prima e l’aliquota ridotta poi è condizionata alla natura sanitaria del bene acquistato o ceduto.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 128 del 2 marzo 2021.
A sollevare il problema è un veterinario che ha acquistato un ecografo portatile da utilizzare per i suoi “pazienti”. L’istante chiede se ha diritto all’esenzione Iva prevista dall’articolo 124 del decreto “Rilancio” per l’acquisto di specifici macchinari sanitari utili a diagnosticare e contrastare la diffusione del Covid-19, visto che la norma non specifica se possono beneficiare dell’agevolazione anche i medici degli animali, oltre che i medici degli umani.
Il veterinario fa presente, inoltre, di applicare il regime forfetario e chiede, in caso di risposta positiva ma tardiva rispetto ai termini di urgenza indicati nella disposizione agevolativa (cessioni di beni effettuate entro il 31 dicembre 2020), come possa recuperare l’imposta versata ma non dovuta.
Il richiedente ritiene di poter usufruire dell’esenzione perché il dispositivo acquistato è tra quelli agevolabili indicati dall’articolo 124 e perché l’esenzione, in base a quanto chiarito con la circolare n. 26/2020, è disposta a favore delle cessioni dei macchinari destinati a contrastare non soltanto il Covid-19, ma le pandemie in genere, necessari per curare le persone affette da questa famiglia di virus e a protezione della collettività.
In sintesi, secondo il veterinario, la ratio della norma fa ritenere che il regime di favore sia applicabile non solo ai fini della cura delle persone, ma che svolga una più ampia e complessiva funzione di prevenzione e di protezione della collettività, che non esclude un ruolo epidemiologico anche degli animali domestici, quali possibili portatori di infezioni.
L’Agenzia delle entrate condivide le conclusioni dell’istante. L’articolo 124 del decreto “Rilancio” ha modificato la Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto Iva, aggiungendo al numero 1-ter, il numero 1-ter.1 che elenca i beni necessari al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica sottoposti ad aliquota ridotta al 5% a partire dal 1° gennaio 2021. L’agevolazione diventa esenzione per gli stessi beni acquistati entro il 31 dicembre 2020.
Come precisato con la circolare n. 26/2020 richiamata dall’istante, il regime di favore può essere applicato esclusivamente ai dispositivi indicati nell’articolo 124 (vedi articolo “Iva agevolata per gli “accessori” alle strumentazioni anti-Covid”). A confermarlo anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 12/2020, aggiornata al 16 novembre 2020, che assegna i codici Taric dei beni agevolati.
In particolare, l’ecotomografo portatile rientra tra le apparecchiature classificate con codice Taric 9018 che identifica gli “Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici”.
Inoltre, sempre con la circolare n. 26/2020, l’Amministrazione ha precisato che ad aliquota ridotta dal 1° gennaio 2021 “non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l’impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale”.
In conclusione la disposizione delimita il regime agevolativo alla funzione sanitaria dei prodotti interessati ma non fissa paletti riguardo allo specifico uso umano. L’ecotomografo portatile acquistato dall’istante, quindi, anche se a uso veterinario, in quanto necessario per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, può beneficiare dell’esenzione Iva.
Infine, riguardo la possibilità di recuperare l’imposta applicata erroneamente dal fornitore, l’istante potrà emettere una nota di variazione in diminuzione così da ottenere da parte del fornitore la restituzione dell’Iva indebitamente applicata.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.