10 Febbraio 2021
Meccanismi transfrontalieri: le regole in versione definitiva
Dopo la consultazione pubblica, avviata il 28 dicembre 2020 e conclusasi il 15 gennaio 2021, recepiti i contributi e le osservazioni di professionisti e associazioni di categoria, arrivano i primi chiarimenti sulle disposizioni per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri, a partire dall’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, ai criteri che rendono un meccanismo pericoloso e quindi soggetto all’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari o dei contribuenti. Le novità, nella circolare n. 2/E siglata oggi, 10 febbraio 2021, dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini.
Il documento di prassi precisa che le esemplificazioni riportate nella circolare riguardano le modalità e le condizioni dell’obbligo di comunicazione, mentre l’accertamento di eventuali violazioni e le relative contestazioni dovranno fondarsi sull’analisi dei fatti e sugli elementi riscontrati nel singolo caso. Allo stesso modo, le esemplificazioni non devono essere intese in alcun modo come punto di riferimento per l’interpretazione delle rilevanti discipline impositive cui eventualmente si rinvia. La circolare rileva, inoltre, che la mancata reazione dell’Amministrazione finanziaria a fronte della comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte del contribuente o dell’intermediario non comporta l’accettazione della validità o del trattamento fiscale dello stesso (articolo 5, comma 3 del Dlgs n. 100/2020). Parimenti la stessa comunicazione non costituisce di per sé ammissione di una condotta elusiva o evasiva.
Il punto sui meccanismi transfrontalieri
L’obbligo per gli Stati Membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo, è stato introdotto dalla direttiva comunitaria Dac6, recepita in Italia con il Dlgs n. 100/2020 e successivamente con il decreto del Mef del 17 novembre 2020. Il provvedimento dell’Agenzia del 26 novembre 2020, poi, ha definito i termini e le modalità di presentazione della comunicazione (vedi articolo “Meccanismi transfrontalieri, le regole quando c’è l’obbligo di notifica”). In pratica, tale scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale sicuro al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.
Lo scambio automatico di informazioni, in base alle indicazioni fornite nella direttiva Dac6, ha luogo entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono state comunicate all’Amministrazione.
Il primo scambio automatico, a seguito dell’opzione esercitata dall’Italia ai sensi della direttiva 2020/876/Ue sul rinvio dei termini a causa dell’emergenza sanitaria, sarà effettuato entro il 30 aprile 2021 e riguarderà:
- i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, comunicati ordinariamente dai soggetti obbligati nel primo trimestre 2021
- i meccanismi transfrontalieri attuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, comunicati dai soggetti obbligati entro il 30 gennaio 2021
- i meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della Direttiva Dac6) e il 30 giugno 2020, comunicati dai soggetti obbligati entro il 28 febbraio 2021.
Le misure contenute nella direttiva comunitaria e recepite dalle norme interne, dunque sono finalizzate a stabilire obblighi di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri, ossia schemi di pianificazioni fiscali aggressive che compromettono il funzionamento dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (Common reporting standard – Crs) o l’identificazione delle persone fisiche titolari effettive di asset e redditi schermati da strutture opache.
Dall’ambito oggettivo agli “hallmarks”
Nella versione definitiva la circolare fornisce i chiarimenti interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo, sugli obblighi di comunicazione e i relativi casi di esonero per il contribuente e per l’intermediario, sui profili sanzionatori, sull’obbligo di conservazione della documentazione, sul rilevamento degli elementi distintivi. Su quest’ultimo punto l’articolo 5, comma 1 del Dlgs n. 100/2020 prevede che il meccanismo transfrontaliero sia soggetto all’obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi o “hallmarks”. Si tratta di indici di rischio di elusione o evasione fiscale che identificano i meccanismi soggetti all’obbligo di notifica. Come specificato dalla circolare è sufficiente che uno solo di essi sia soddisfatto affinché, al ricorrere delle altre condizioni, sorga l’obbligo di segnalazione.
Tali elementi possono essere generici o specifici. I primi individuano caratteristiche comuni agli accordi, schemi o progetti commercializzati da promotori quali il requisito di riservatezza o il pagamento di una commissione. Inoltre, gli stessi sono strutturati in modo tale da poter intercettare anche meccanismi transfrontalieri particolarmente insidiosi in quanto “innovativi”, che si prestano a essere largamente commercializzati. Gli hallmarks specifici identificano fattispecie determinate, ritenute pericolose in ragione dei potenziali effetti fiscali che da esse possono derivare, come l’aggiramento degli obblighi relativi allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari oppure relativi alla identificazione della titolarità effettiva di asset e redditi.
Con successivi documenti di prassi saranno forniti chiarimenti a quesiti specifici contenuti nei singoli suggerimenti e osservazioni che hanno contribuito alla stesura definitiva della circolare.
Sul tema si segnalano i contributi della rivista “Meccanismi transfrontalieri, le regole quando c’è l’obbligo di notifica”, “Meccanismi transfrontalieri: il punto e le scelte interpretative dell’Agenzia”, “Meccanismi transfrontalieri: online gli esiti della consultazione pubblica”.
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