8 Febbraio 2021
Operatori Iva Comuni montani: una chance per richiedere il Cfp
Nuova finestra, nuovo modello e nuove istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto mancato. Le indicazioni sulle modalità operative, ufficializzate dal provvedimento, firmato il 5 febbraio 2021 dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sono a vantaggio degli operatori Iva classificati come totalmente montani, che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19) e che non hanno presentato domanda nel periodo stabilito (15 giugno – 13 agosto 2020).
L’articolo 60, comma 7-sexies, del Dl “Agosto”, ha, infatti, previsto la possibilità di presentare l’istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl “Rilancio”) anche a quegli operatori Iva che non l’avevano presentata in quel periodo.
Nel provvedimento, che come detto approva anche l’apposito modello, si legge che le istanze devono essere trasmesse tra il 10 e il 24 febbraio prossimi, utilizzando esclusivamente la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Solo nel caso in cui in cui l’ammontare del contributo, calcolato in base alle indicazioni dell’articolo 25 del “Rilancio”, sia superiore a 150mila euro, oltre alla trasmissione via web, il modello – comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia) – deve essere firmato digitalmente dal richiedente e inviato in formato pdf tramite Pec all’indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.
Il provvedimento, inoltre, chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma (articolo 60, comma 7-septies, del decreto legge “Agosto”) e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. La somma sarà accreditata direttamente sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nella richiesta.
Il beneficio spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 1° maggio 2020.
In caso di indebita fruizione emersa dai controlli effettuati dall’amministrazione finanziaria, l’Agenzia recupera l’importo e applica la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, Dlgs n. 471/1997), più gli interessi.
L’operatore che ha ricevuto il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare la propria posizione restituendo spontaneamente la somma con i relativi interessi, tramite versamento con modello F24, senza possibilità di compensazione. Con apposita risoluzione saranno istituiti i codici tributi da utilizzare e fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“, e successive modifiche.
Ultimi articoli
Attualità 26 Marzo 2026
Agenzia entrate: un quarto di secolo al servizio di cittadini e imprese
Nel solo 2025, l’Amministrazione ha erogato più di 21 milioni di servizi, raggiungendo le persone in presenza, al telefono, tramite videochiamata e con un’ampia gamma di strumenti digitali L’Agenzia delle entrate, nata nel 2001, in questi primi venticinque anni ha ampliato il proprio ruolo: da semplice presidio contro l’evasione fiscale è diventata un vero punto di riferimento per cittadini, imprese e istituzioni.
Normativa e prassi 26 Marzo 2026
Da studio professionale a Stp: ritenute eccedenti compensabili
Le ritenute d’acconto maturate dall’associazione professionale e attribuite ai soci prima della trasformazione possono essere riattribuite e utilizzate dalla nuova società tramite F24 La risposta n.
Attualità 26 Marzo 2026
Investimenti in start-up, al via il bonus per incubatori e acceleratori
Le domande per il credito d’imposta potranno essere inviate da martedì 30 marzo.
Normativa e prassi 26 Marzo 2026
Trust estero, beneficiario senza Ivafe se non ha diritti sugli investimenti
Non è tenuto al versamento del tributo se non esercita poteri di gestione, non impiega capitale proprio e non sopporta il rischio degli asset finanziari detenuti dal trustee Il contribuente residente, che percepisce esclusivamente i redditi di un trust estero, senza detenere alcun diritto sui beni o sugli strumenti finanziari in esso contenuti, non è tenuto al pagamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.