25 Gennaio 2021
Iva agevolata per gli “accessori” alle strumentazioni anti-Covid
Le cessioni degli strumenti destinati e necessari al corretto utilizzo dei saturimetri sono accessorie alla commercializzazione di questi ultimi e, quindi, sono sottoposte dello stesso regime agevolativo previsto dall’articolo 124 del decreto “Rilancio”, ovvero all’esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e all’aliquota ridotta del 5% dal 1° gennaio 2021.
Con la risposta n. 56 del 25 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate risolve il dubbio di una società che vende all’ingrosso dispositivi medici, apparecchiature e prodotti medicali di elevata qualità, innovazione e tecnologia, tra cui gli ossimetri e i pulsossimetri (saturimetri).
La circolare n. 26/2020 delle Entrate ha incluso tali beni tra quelli a Iva agevolata, secondo le disposizioni dell’articolo 124 del decreto “Rilancio”, perché considerati strumenti utili alla diagnostica per il Covid-19 (vedi articolo “Mascherine e dispositivi medici, primi chiarimenti sull’Iva agevolata”).
L’istante chiede se la stessa disciplina possa essere applicata anche alla cessione di materiale di consumo destinato e necessario all’utilizzo dei suddetti dispositivi. In particolare, si tratta di coprisonda monouso per termometri timpanici, sensori per ossimetria cerebrale e somatica, e sensori a dito per pulsossimetri riutilizzabili e monouso.
La società, sulla base dei chiarimenti fornite con la circolare n. 26/2020, ritiene di sì e l’Agenzia è dello stesso parere.
Il beneficio fiscale previsto dal decreto “Rilancio” prevede un regime Iva di temporanea esenzione fino al tutto il 2020 e l’aliquota al 5% a partire dal 1° gennaio 2021, per le cessioni di beni ritenuti necessari a gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra i quali i saturimentri commercializzati dall’istante.
Trattandosi di norma agevolativa eccezionale, la stessa circolare precisa che, diversamente dall’elenco allegato alla decisione della Commissione Ue 2020/491, possono usufruire, prima dell’esenzione e poi dell’Iva ridotta, esclusivamente i beni tassativamente indicati al comma 1 dell’articolo 124.
Tra questi non compaiono i dispositivi oggetto dell’interpello, ma la questione non si chiude qui. La porta dell’agevolazione si riapre, infatti, facendo ricorso al principio di accessorietà disciplinato dall’articolo 12 del decreto Iva, in base al quale i corrispettivi percepiti per le operazioni secondarie e subordinata rispetto alle cessioni o prestazioni di servizi principali concorrono a formare la base imponibile di queste ultime anche se addebitati autonomamente dal prezzo pattuito per l’operazione principale.
La Corte Ue sull’argomento ha precisato che, ai fini Iva, “Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. È irrilevante, per la Corte di giustizia, la pattuizione di un prezzo unitario, ciò che conta è che l’operazione accessoria abbia la funzione di integrare la principale e che per le parti non configuri con un fine indipendente.
L’Agenzia delle entrate con diversi documenti di prassi ha chiarito che per essere considerata accessoria un’operazione deve:
- integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale
- essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale o da terzi, ma per suo conto e a sue spese
- essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è effettuata l’operazione principale.
Inoltre, riguardo al regime previsto dall’articolo 124, l’Amministrazione, ancora con la circolare n. 26/2020, ha chiarito che “al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 12 del Decreto IVA, il medesimo trattamento spetti anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall’articolo 124. …, al di fuori dei casi di applicazione del citato articolo 12, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso, anche in sede di interpello”.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che in base alle informazioni assunte tramite l’interpello e dall’esame della normativa e della prassi di riferimento, alla cessione degli strumenti oggetto del quesito possa essere applicato lo stesso trattamento Iva previsto per la cessione dei beni principali, ossia i saturimetri, di cui sono accessori.

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