Normativa e prassi

21 Gennaio 2021

Acquisizione pari al 34% del capitale: non basta per escludere l’imposta

Un’operazione di conferimento di titoli azionari, pari al 34,504% del capitale sociale, realizza una partecipazione qualificata e di maggioranza relativa rispetto ai diritti di voto esercitabili in assemblea e, pertanto, non rientra fra le cause di esclusione dell’imposta, previste solo se la conferitaria consegue la maggioranza dei voti di un’altra società di capitali e quindi il controllo.
L’Agenzia, con la risposta n. 54 del 21 gennaio 2021, fornisce dei chiarimenti sulla tassazione dei trasferimenti della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi. L’istante, in particolare, titolare di una società, ha effettuato un’acquisizione di quote societarie da un’altra compagine e chiede se tale operazione, non realizzando alcuna speculazione, possa beneficiare della non imponibilità.
 
In tema di imposte sulle transazioni finanziarie, l’Agenzia ricorda che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 491 a 500 della legge n. 228/2012) ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziari, prevedendo un’aliquota dello 0,2% sul valore della transazione da applicare ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano e al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato. L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e si applica a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.
Come disposto dal comma 494 “L’imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica (…) lettera d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500”.
L’Agenzia, inoltre, ricorda che le modalità attuative delle disposizioni sono state definite con il decreto Mef del 21 febbraio 2013. Tale decreto precisa che la non imponibilità vale anche per il “trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (…) derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio” (articolo 15, primo comma, lettera h).
Le operazioni indicate nella direttiva sono “a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali invia di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente; b) l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione”.
Per quanto interessa il caso in questione, è necessario fare riferimento all’articolo 4, comma 1, della direttiva, che definisce le operazioni di ristrutturazione aventi ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazioni societarie (lett. b). Inoltre, per poter definire un’operazione come “operazione di ristrutturazione” la norma dispone, tra l’altro, che le quote sociali conferite debbano rappresentare “la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali”. Dalle disposizioni delineate, l’Agenzia rileva che le cause di esclusione dall’imposizione per le operazioni di ristrutturazione prevedono che siano conferite un insieme di quote o azioni che consentano alla società avente causa di avere il controllo sull’altra società.
Nella fattispecie rappresentata dall’istante, invece, tale elemento non sussiste avendo, la conferitaria, acquisito solo il 34,504% del capitale della società conferente. In conclusione, l’operazione realizzata non fa conseguire all’istante la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, come previsto dalle disposizioni che disciplinano l’esenzione e, di conseguenza, l’operazione di conferimento dovrà scontare l’imposta ordinaria, non rientrando nell’articolo 15, primo comma, lettera h.

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