20 Gennaio 2021
Una rendita in successione: calcolo della base imponibile
La rendita derivante dal legato non è “vitalizia” ma “a tempo determinato”. Pertanto, la beneficiaria/legataria dovrà considerare, come base imponibile dell’imposta di successione, “il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2000 volte) della stessa”. Questo è scritto nella norma applicabile al caso posto all’attenzione dell’Agenzia (articolo 17, lettera b), del Tus) e questo afferma l’Agenzia nella risposta n. 51 del 20 gennaio 2021 fornita a una contribuente preoccupata dal fatto che, determinando la base imponibile della richiamata rendita nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso articolo 17, ma alla lettera c), aveva ottenuto un risultato “abnorme”, superiore al valore del legato, il cui oggetto attribuito è una farmacia.
In sintesi, l’istante oltre a essere unica erede testamentaria del coniuge deceduto, titolare di una farmacia, è anche beneficiaria di somme di denaro derivanti dall’esecuzione di una disposizione testamentaria, tramite la quale, il dipendente della farmacia, nominato legatario del cespite, è obbligato però a pagare con cadenza annuale, a favore dell’istante, secondo questa, una rendita “vitalizia” da indicare nella dichiarazione di successione per effetto del testamento. La sua richiesta è di poter determinare la base imponibile della suddetta rendita, tenendo conto del limite posto dall’articolo 671 del codice civile, secondo il quale il legatario non può essere tenuto a erogare somme superiori al valore del legato stesso. Pertanto, se l’onere del legatario non può superare il valore della cosa legata, per simmetria, il beneficiario dell’onere non potrà ricevere una rendita di valore superiore al valore del legato, nonostante le disposizioni testamentarie. Tanto più che l’articolo 46, comma 3, del Tus prevede che in caso di legato con onere, il beneficiario dell’onere si presume a sua volta legatario e per questo la contribuente deve indicare nella dichiarazione di successione anche la rendita.
L’Agenzia risolve il dilemma, sì con il Tus (Dlgs n. 346/1990) alla mano ma, in particolare, dalla lettura della documentazione presentata, dalla quale emerge che la contribuente e il legatario hanno di comune accordo stabilito il valore economico da attribuire alla farmacia “legata”, incaricando un professionista all’apertura della successione. Tale circostanza, considerato quanto stabilito dall’articolo 671 del codice civile, comporta che il legatario (nonostante le disposizioni del de cuius), non sarà tenuto a corrispondere somme superiori al valore del legato.
Da ciò consegue, che la rendita derivante dall’onere imposto al legatario non è una “rendita vitalizia”, come inizialmente previsto nel testamento, ma piuttosto una “rendita a tempo determinato”, poiché le parti hanno stabilito sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità di pagamento.
Quindi, per calcolare il valore della rendita in argomento non va applicata la disposizione contenuta nella lettera c), dell’articolo 17 del Tus, riferita alle rendite vitalizie, ma piuttosto quanto previsto dalla lettera b) dello stesso articolo, secondo cui “1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo (…) b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2000 volte) della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato”..
Tale valore concorre, unitamente agli altri valori dei beni compresi nell’attivo ereditario devoluti a favore dell’istante, alla formazione della franchigia di 1 milione di euro prevista dal comma 48 dell’articolo 2, Dl n. 262/2006, in base al quale l’aliquota applicabile ai beni: “a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro” è pari al 4 per cento.
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