Analisi e commenti

13 Gennaio 2021

Legge di bilancio 2021 e Fisco – 8 Accordi preventivi più retroattivi

L’articolo 1, comma 1101 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento, previsto dall’articolo 43 del Dpr n. 600/1973, in modo che le parti abbiano più tempo per avvalersi di quanto pattuito.

La disciplina relativa alla conclusione degli accordi preventivi è contenuta nell’articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973, il quale introduce una procedura che consente all’amministrazione finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare accordi preventivi finalizzati a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligazione tributaria.

Tali elementi sono: il regime dei prezzi di trasferimento, la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione, l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, l’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Le relative disposizioni attuative sono state adottate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, che stabilisce le modalità operative per l’accesso alla procedura.

In particolare, i commi 2 e 3 dell’articolo 31-ter disciplinano il periodo di efficacia di tali accordi effettuando una distinzione tra accordi unilaterali e accordi bilaterali o multilaterali. Gli accordi unilaterali sono quelli stipulati fra un’impresa e l’autorità nazionale competente e vincolano di norma le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti.

Diversamente, gli accordi bilaterali o multilaterali sono quelli che conseguono ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Per effetto delle modifiche recate alle disposizioni in esame viene ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Come riportato, i presupposti per l’esercizio di tale facoltà vengono differenziati in base alla natura bilaterale o multilaterale dell’accordo. In particolare, nel caso di accordi unilaterali (lettera a) del novellato comma 1 dell’articolo 31-ter), è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l’accordo a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dello stesso (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza).

Nel caso in cui la retroazione del termine di efficacia dell’accordo renda necessario rettificare il comportamento adottato, l’impresa potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998), senza l’applicazione delle relative sanzioni.

Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali (lettera b) del novellato comma 1), oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti.

Anche in questo caso, qualora in applicazione degli accordi sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni.

Infine la lettera c) del novellato comma 1 prevede che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione pari a:
a) 10mila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a cento milioni di euro
b) 30mila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro
c) 50mila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a settecentocinquanta milioni di euro.

Tali importi sono ridotti alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell’accordo. Le nuove disposizioni prevedono, infine, che le disposizioni di attuazione della disciplina in argomento siano adottate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021
La terza puntata è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 8 gennaio 2021
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 11 gennaio 2021

La settima puntata è stata pubblicata martedì 12 gennaio 2021

Legge di bilancio 2021 e Fisco – 8 Accordi preventivi più retroattivi

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