12 Gennaio 2021
Si avvicina il termine per presentare le domande “cfp centri storici”
Ultimi giorni a disposizione per presentare la richiesta di ristoro prevista dall’articolo 59 del Dl “Agosto”, a sostegno degli operatori economici che esercitano attività commerciali nei centri storici dei capoluoghi di provincia o città metropolitane a grande vocazione turistica estera e che hanno dovuto fronteggiare il forte calo della clientela a causa della emergenza da Covid-19.
È, infatti, il prossimo giovedì 14 gennaio la data ultima entro la quale può essere inviato l’apposito modulo di richiesta utilizzando esclusivamente la procedura web disponibile online all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia.
A beneficio degli interessati ricordiamo che il contributo introdotto dal Dl “Agosto” consiste in una somma di denaro erogata direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario e spetta ai titolari di partita Iva attiva che svolgono attività commerciale o di servizi al pubblico nelle zone A ed equipollenti (centri storici) delle città capoluogo di provincia e delle città metropolitane che, in condizioni normali, riscontrano una forte presenza di turisti provenienti dall’estero in rapporto ai residenti. Il contributo a fondo perduto è commisurato alla diminuzione di fatturato subita, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile e non è cumulabile con il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 58 del Dl n. 104/2020 destinato a imprese di ristorazione e correlata filiera, erogato dal ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali.
Il modello per effettuare la richiesta e le relative istruzioni per la compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate firmato in data 12 novembre 2020 (vedi articolo “Cfp per i centri storici, arriva il modello da inviare dal 18 novembre”).
Nella sezione del sito che ospita le guide fiscali l’Agenzia informa e su questa rivista è presente la guida “Il contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici” che spiega tutto ciò che c’è da sapere per accedere al beneficio.
Gli operatori economici che richiedono il contributo “centri storici” devono possedere i seguenti requisiti:
- possedere la partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata al momento della presentazione dell’istanza. Risultano quindi esclusi coloro che hanno aperto la partita Iva dal 1° luglio 2020 e quelli che hanno chiuso la partita Iva alla data della richiesta
- svolgere attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A e equipollenti dei capoluoghi di provincia che hanno avuto la presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti o delle città metropolitane che hanno registrato la presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.
Inoltre occorre che si sia verificato un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo tra giugno 2019 e giugno 2020 o, in alternativa, l’inizio della attività dal 1° luglio 2019.
Per quanto riguarda la misura del contributo, questa è determinata in base a specifiche percentuali da applicare al calo di fatturato che si è determinato nel periodo in esame e quale sia la percentuale da applicare con tutte le modalità di calcolo sono ampiamente descritte nella guida pubblicata ad hoc.
Per richiedere il contributo il contribuente deve compilare il modulo in ogni sua parte, indicando le proprie generalità complete di codice fiscale, l’iban del conto corrente su cui accreditare la somma, i dati relativi alla sussistenza dei requisiti, la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza.
Possono presentare istanza per conto del richiedente anche gli intermediari abilitati che possono accedere al suo cassetto fiscale e sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
In caso di errore si può presentare una nuova istanza in sostituzione di quella inviata in precedenza; l’ultima richiesta trasmessa in tempo utile sostituisce tutte quelle già trasmesse per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento.
Presentata la richiesta viene rilasciata una prima ricevuta che ne certifica la “presa in carico” per poi procedere all’elaborazione o allo scarto successivo ai controlli formali dei dati contenuti. Quando l’istanza è stata accolta (seconda ricevuta) non è più possibile modificare la richiesta, mentre è sempre possibile effettuare una rinuncia al contributo.
Ogni ricevuta (di scarto, di presa in carico o di accoglimento) viene messa a disposizione esclusivamente di chi trasmette l’istanza nella sezione “Ricevute” dell’area riservata “La mia scrivania” sul sito dell’Agenzia e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” nella applicazione web utilizzata per l’invio e al contribuente verrà, in ogni caso, inviata una Pec.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.