Normativa e prassi

11 Gennaio 2021

Il contributo a fondo perduto regionale è sussidio e la richiesta è senza Bollo

Non paga l’imposta di bollo l’istanza per il contributo a fondo perduto destinato dalla Regione Toscana alla filiera del turismo particolarmente danneggiata dall’epidemia Covid-19, a causa del blocco dei congressi, delle fiere e di altri eventi connessi che richiamavano l’afflusso turistico. La richiesta rientra tra le “domande per il conseguimento di sussidi” tenute fuori dalla tassazione. Lo precisa la risposta n. 37/E dell’11 gennaio 2021.

Il contribuente che solleva il problema fa presente che, in base alla delibera regionale n. 1155/2020 di approvazione del contributo, la domanda per il riconoscimento del sostegno è soggetta al pagamento del Bollo. L’istante chiede se alla richiesta possa essere applicata l’esenzione prevista dall’articolo 8, comma 3, dell’allegato B al Dpr n. 642/1972, in caso di “domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti”.
Secondo il contribuente, quel che conta è il fine dell’intervento pubblico e, per questo, il termine “sussidio” richiamato dalla disposizione agevolativa non deve essere inteso “letteralmente” ma deve comprendere anche sinonimi con significato analogo, come contributo, aiuto, indennità, eccetera, e per questo ritiene l’agevolazione in commento estendibile anche al contributo a fondo perduto riconosciuto dalla Regione Toscana.
Lo scopo del cfp, conferma l’Agenzia delle entrate, è favorire la ripresa dei flussi turistici e garantire la tenuta del settore in crisi soprattutto per la scomparsa del business legato a congressi, convegni e fiere. L’aiuto è diretto agli operatori che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica per il blocco forzato dell’attività. Principali destinatari sono, quindi, le agenzie di viaggio, le guide e il sistema dei collegamenti (taxi, Ncc, noleggio bus), comparti essenziali per la tenuta del sistema e il rilancio dell’offerta turistica.
Il documento di prassi descrive i provvedimenti regionali e le peculiarità del bando “Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore della Filiera del Turismo” riguardanti il beneficio. Il bando, approvato con il decreto dirigenziale n. 15380/2020 della Regione, stabilisce che la domanda deve essere redatta esclusivamente online attraverso il sistema informativo di Sviluppo Toscana Spa ed è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro.

Il tributo è disciplinato dal Dpr n. 642/1972 e l’articolo 8, comma 3, della Tabella (allegato B al provvedimento), come indicato dall’istante, prevede l’esenzione dal tributo per le domande dirette a ottenere “sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza.
Sull’argomento il Consiglio di Stato ha precisato che “il termine ‘sussidio’, per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l’ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto”.
Per stabilire la spettanza dell’agevolazione occorre, quindi, esaminare il contesto normativo e regolamentare nel quale si inserisce la richiesta del contributo. Nel decreto dirigenziale che ha indetto il bando si fa specifico riferimento al Dl n. 34/2020 e alle misure straordinarie varate in materia di salute, a sostegno del lavoro e dell’economia e delle politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica e, in particolare, all’articolo 54 secondo il quale le Regioni (e non solo) possono adottare autonomi interventi di aiuto facendo ricorso alle loro risorse. Dall’esame dei provvedimenti connessi all’erogazione del contributo a fondo perduto emerge che si tratta di sostegno straordinario destinato a una determinata categoria per il rilancio del settore turistico. Le somme saranno erogate utilizzando i fondi strutturali e di investimento europei del Fesr e del Fse, indicati come principali fonti finanziarie da attivare nell’immediato in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per l’emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze di intervento per far fronte alle difficoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate, dall’esame dei provvedimenti e delle delibere regionali che hanno dato vita al sostegno in esame, ritiene che la richiesta del contributo rientri tra le ipotesi di esenzione dal Bollo previste dal suddetto articolo 8.

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