Normativa e prassi

8 Gennaio 2021

Buona la classificazione regionale per usufruire del sisma-bonus

La risposta n. 25/E dell’8 gennaio 2021 ha come oggetto l’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, Dl n. 63/2013, che, nell’ambito del sisma-bonus, prevede una detrazione d’imposta a favore di chi acquista, dalla ditta che ha effettuato l’intervento, un’abitazione ricostruita dopo la demolizione di un precedente fabbricato, anche di diversa volumetria, con lo scopo di ridurne il rischio sismico (sisma-bonus acquisti).
Il quesito è di un’impresa che opera in un comune della “zona sismica 3B” secondo la normativa regionale di classificazione sismica al 31 gennaio 2020. La ditta vuole sapere se i propri clienti potranno beneficiare dell’agevolazione in commento per l’acquisto della casa costruita sui resti di una precedente, ma a rischio “crollo” ridotto in caso di terremoto, nonostante le categorie di rischio fissate dall’ente territoriale non coincidano con quelle indicate dalla norma.
Alcune Regioni, scostandosi dalle indicazioni proposte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha suddiviso lo Stivale in quattro zone sismiche tra le quali la più pericolosa è la numero 1 e la numero 4 quella a minor rischio, hanno classificato il loro territorio con criteri diversi, anche se rispettando i principi generali nazionali, prevedendo, ad esempio, soltanto tre zone diversificate per rischio o sottozone più specifiche per caratteristiche.

L’Agenzia ricorda che il beneficio fiscale consiste in una detrazione d’imposta pari al 75% del prezzo di acquisto se dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, pari all’85% se per effetto dei lavori si scende di due classi di rischio. Alla luce dell’ultima modifica disposta dall’articolo 8 del Dl n. 34/2019, che ha esteso l’area interessata dall’agevolazione, le costruzioni acquistate devono trovarsi nei Comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3, previste dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003. Inoltre, la detrazione spetta soltanto se le imprese che hanno realizzato l’intervento vendono l’immobile entro diciotto mesi dalla fine dei lavori.

La norma che disciplina il sisma-bonus, specifica il documento di prassi, circoscrive il perimetro territoriale agevolabile, alle suddette zone sismiche 1, 2 e 3. Tuttavia, come evidenziato dall’istante, la Regione in cui la ditta opera ha deliberato di istituire le sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B, ai fini pianificatori urbanistici, territoriali e di emergenza.
Ciò premesso l’Agenzia delle entrate ritiene che se effettiva l’equiparazione delle sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B (previste dalla Regione) alle zone sismiche 1, 2 e 3 (valutazione che non spetta all’amministrazione finanziaria, ma all’ente territoriale competente) e dando per certo che la zona B3 possiede le stesse caratteristiche della zona 3, gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti dalla ditta istante possano beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, naturalmente se in possesso di tutte gli altri requisiti stabiliti dalla norma.

Buona la classificazione regionale per usufruire del sisma-bonus

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto