Normativa e prassi

5 Gennaio 2021

Vendite su piattaforme digitali: comunicazioni per altri sei mesi

Tra i tanti rinvii del “Milleproroghe” (Dl n. 183/2020) al comma 3 dell’articolo 3 spicca lo spostamento di sei mesi dell’obbligo, per i soggetti che gestiscono piattaforme digitali, di comunicare all’Agenzia delle entrate, i dati relativi alle vendite a distanza effettuate tramite la loro “intercessione”.
Contemporaneamente, con lo stesso comma slitta anche l’entrata in vigore della disciplina, contenuta nella medesima disposizione (articolo 13, Dl n. 34/2019, il decreto “Crescita”), diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione Iva nell’ambito di transazioni commerciali, realizzate tramite piattaforme online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop). Si tratta di una norma introdotta dal decreto “Semplificazioni” (articolo 11-bis, commi da 11 a 15, Dl n. 135/2018) che prevede l’applicazione del regime fiscale del reverse charge, in caso di vendite o cessioni di tali beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
In pratica, i gestori delle richiamate piattaforme, benché non entrano direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile.

Le deadline delle due disposizioni, rispettivamente previste fino al 31 dicembre 2020 e a partire dal 1° gennaio 2021, sono spostate al prossimo 30 giugno, la prima, dal 1° luglio 2021, la seconda. Ma vediamole in dettaglio.

L’articolo 13 del decreto “Crescita” prevedeva che, fino al 31 dicembre 2020, i soggetti che gestiscono le piattaforme elettroniche, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, secondo termini e modalità stabiliti con un provvedimento direttoriale (emanato il 31 luglio 2019, vedi articolo “Vendita tramite piattaforme digitali: le regole per la trasmissione dei dati”) entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati dei fornitori e le transazioni effettuate. In particolare, sullo specifico adempimento, lo scorso 1° giugno, l’Agenzia ha fornito chiarimenti con la circolare n. 13/E (vedi articolo “Vendite online su piattaforme digitali,  chi, come, quando comunicare i dati”).
Con la modifica apportata dal “Milleproroghe” tali soggetti devono continuare a comunicare le informazioni richieste dalla norma fino al 30 giugno 2021.

Inoltre, lo stesso articolo 13 stabiliva, per le cessioni di alcuni beni elettronici, come telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop, effettuate tramite piattaforme online, una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione Iva nelle transazioni commerciali.
In sostanza, i gestori, che per le vendite dei dispositivi mettono a disposizione di terzi l’uso di una piattaforma o mezzo analogo, sono considerati soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto i beni, con conseguente applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Ebbene, l’entrata in vigore di questa disposizione è spostata al prossimo 1° luglio.

Vendite su piattaforme digitali: comunicazioni per altri sei mesi

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