Normativa e prassi

17 Dicembre 2020

La legge locale non vale se l’ambito è riservato allo Stato

Con la risposta n. 603 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che sulle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre si applica l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio, soluzione confermata dall’articolo 117 della Costituzione che, nella disciplina del riparto di competenze tra le istituzioni, riserva la potestà legislativa allo Stato in alcuni settori.

Il dubbio sorge ad un ente locale, in conseguenza dell’emissione di una legge regionale dello scorso luglio che, nel disciplinare in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, prevede che il trasporto delle salme non può essere gravato da alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni legate allo stesso trasporto sono esenti da bolli. Il Comune istante non è d’accordo, perché non ritiene che una norma regionale possa derogare alla generale normativa nazionale in materia di imposta di bollo, e l’Agenzia gli dà ragione.

Questo tipo di trasporti sono disciplinati dal regolamento di polizia mortuaria che stabilisce che l’incaricato di tali dislocazioni deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, che deve poi essere consegnata al custode del cimitero. L’antefatto ci porta direttamente al Dpr n. 642/1972 che disciplina l’imposta di bollo e stabilisce (articolo 3 della Tariffa) che l’imposta in questione è dovuta per “le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (…) dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”, nella misura di 16 euro per ogni foglio. L’articolo 4 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/72, a ulteriore conferma della risposta dell’Agenzia, dispone l’assoggettamento al Bollo anche per gli atti e i provvedimenti degli organi amministrativi dello Stato, delle regioni, province e comuni rilasciati a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Ne consegue che le istanze necessarie al trasporto funerario rientrano nel campo di applicazione degli articoli sopra menzionati della Tariffa allegata al Dpr n. 642/72 e sono soggette all’imposta nella misura di 16 euro per ogni foglio, come già affermato, peraltro, nella risoluzione n. 75/E del 2005, in linea con quanto sostenuto dal Comune istante.

La conferma, conclude l’Agenzia, è nell’articolo 117 della Costituzione, in cui è disposto che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (…) sistema tributario e contabile dello Stato…” e “…Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
 

La legge locale non vale se l’ambito è riservato allo Stato

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