Normativa e prassi

17 Dicembre 2020

La legge locale non vale se l’ambito è riservato allo Stato

Con la risposta n. 603 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che sulle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre si applica l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio, soluzione confermata dall’articolo 117 della Costituzione che, nella disciplina del riparto di competenze tra le istituzioni, riserva la potestà legislativa allo Stato in alcuni settori.

Il dubbio sorge ad un ente locale, in conseguenza dell’emissione di una legge regionale dello scorso luglio che, nel disciplinare in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, prevede che il trasporto delle salme non può essere gravato da alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni legate allo stesso trasporto sono esenti da bolli. Il Comune istante non è d’accordo, perché non ritiene che una norma regionale possa derogare alla generale normativa nazionale in materia di imposta di bollo, e l’Agenzia gli dà ragione.

Questo tipo di trasporti sono disciplinati dal regolamento di polizia mortuaria che stabilisce che l’incaricato di tali dislocazioni deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, che deve poi essere consegnata al custode del cimitero. L’antefatto ci porta direttamente al Dpr n. 642/1972 che disciplina l’imposta di bollo e stabilisce (articolo 3 della Tariffa) che l’imposta in questione è dovuta per “le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (…) dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”, nella misura di 16 euro per ogni foglio. L’articolo 4 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/72, a ulteriore conferma della risposta dell’Agenzia, dispone l’assoggettamento al Bollo anche per gli atti e i provvedimenti degli organi amministrativi dello Stato, delle regioni, province e comuni rilasciati a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Ne consegue che le istanze necessarie al trasporto funerario rientrano nel campo di applicazione degli articoli sopra menzionati della Tariffa allegata al Dpr n. 642/72 e sono soggette all’imposta nella misura di 16 euro per ogni foglio, come già affermato, peraltro, nella risoluzione n. 75/E del 2005, in linea con quanto sostenuto dal Comune istante.

La conferma, conclude l’Agenzia, è nell’articolo 117 della Costituzione, in cui è disposto che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (…) sistema tributario e contabile dello Stato…” e “…Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
 

La legge locale non vale se l’ambito è riservato allo Stato

Ultimi articoli

Attualità 13 Giugno 2025

Autotrasportatori: il Mef stabilisce le deduzioni forfetarie 2024

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato diffuso oggi, 13 giugno 2025, ha definito, nella misura di 48 euro, le agevolazioni riguardo alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2024.

Attualità 13 Giugno 2025

Isa e Concordato preventivo: aggiornati i software di compilazione e controllo

Il software di compilazione consente, tra l’altro, di trasmettere la proposta di Cpb “in via autonoma”, sganciata, cioè, dalla dichiarazione dei redditi, accompagnata dal solo frontespizio dei modelli Redditi 2025.

Attualità 13 Giugno 2025

L’Agenzia cerca 250 tecnici: pubblicato il bando di concorso

Nuove selezioni del personale per l’Amministrazione finanziaria.

Attualità 13 Giugno 2025

È l’ora dell’acconto Imu 2025, pagamento entro il 16 giugno

Tempi maturi per il primo appuntamento con l’Imu di quest’anno.

torna all'inizio del contenuto