Normativa e prassi

9 Dicembre 2020

La proroga ex lege della concessione non include l’esenzione dal tributo

Con la risposta n. 569 del 9 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di registro sulle concessioni per la gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, evidenziando che la proroga ex lege di tali concessioni demaniali, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere per le parti l’obbligo di denuncia della proroga della concessione e quello di pagamento della relativa imposta, commisurata sul nuovo periodo della concessione. Una volta denunciata l’estensione dalle parti, entro 20 giorni dalla data in cui ha effetto, l’ufficio procederà a liquidare l’imposta di registro, nella misura del 2%, calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga.

Il dubbio è sorto a un’autorità, che, a seguito del Dl n. 34/2020, il “Rilancio”, che ha disposto che le concessioni demaniali marittime rilasciate nei porti, ancora in corso o scadute tra il 1° gennaio e l’entrata in vigore del decreto, sono prorogate per 12 mesi, in considerazione del calo dei traffici derivato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, chiede al Fisco se per tutte le concessioni demaniali marittime prorogate ex lege debba essere corrisposta l’imposta di registro.

Puntuale la risposta delle Entrate.
Il decreto “Rilancio”, al fine di introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, ha prorogato per 12 mesi, in forza dell’articolo 199, comma 3, lettera b), la durata delle concessioni per la gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto o già scadute tra il 1° gennaio e il 19 maggio 2020.
Le concessioni demaniali marittime sono soggette all’obbligo di registrazione per effetto del combinato dell’articolo 5 del Testo unico delle disposizioni relative all’imposta di registro (Tur) e dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima allegata allo stesso Tur. L’imposta di registro, dunque, si applica nella misura proporzionale con aliquota del 2% sull’ammontare complessivo del canone per l’intera durata del contratto.
In caso di proroga ex lege di tali concessioni, l’Agenzia richiama l’articolo 36, comma 3 del Tur, che disciplina i contratti con proroga tacita, per cui “l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo“.

Fatte le premesse, l’Agenzia conclude che, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, la proroga ex lege delle concessioni demaniali comporta comunque per le parti l’obbligo di denuncia della variazione e quello del pagamento dell’imposta di registro, adeguata al nuovo periodo di validità della concessione.

In particolare, ricorda l’Agenzia, il verificarsi di qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo a ulteriore liquidazione d’imposta deve essere denunciato entro 20 giorni dalla data di effetto della variazione della data di scadenza (articolo 19 del Tur).
La proroga dettata dall’articolo 199 del decreto “Rilancio”, quindi, va denunciata dalle parti entro 20 giorni dalla data in cui ha effetto. L’ufficio, a seguito di tale denuncia, procederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga, come dalla norma previsto.

La proroga ex lege della concessione non include l’esenzione dal tributo

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