Normativa e prassi

26 Novembre 2020

Meccanismi transfrontalieri, le regole quando c’è l’obbligo di notifica

Le istruzioni, dedicate a intermediari e contribuenti, sulle informazioni fiscali relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti a obbligo di notifica da comunicare all’Agenzia. Dal 2021 il via alle prime comunicazioni, in attuazione della direttiva Ue n. 2018/822 (Dac6). Le novità, a chiusura del quadro delineato con il Dlgs n. 100/2020 e il decreto ministeriale del 17 novembre 2020, in un provvedimento del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, del 26 novembre 2020, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni soggette a obbligo di notifica da predisporre secondo il formato xml (allegato 1 e 2) e fissa le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate alle Autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea entro un mese dalla fine del trimestre nel quale sono stati ricevuti.

Meccanismo transfrontaliero con obbligo di notifica
Si tratta, come indicato dall’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 100/2020, di uno schema, accordo  o  progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, che presenta determinate caratteristiche e diretto a ottenere vantaggi fiscali. O meglio, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

  1. non tutti i partecipanti allo  schema,  accordo  o  progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato
  2. uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini  fiscali  nel  territorio  dello Stato e in una o più giurisdizioni estere
  3. uno o più partecipanti  allo  schema,  accordo  o  progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema,  accordo  o  progetto riguarda   almeno   una   parte    dell’attività    della    stabile organizzazione
  4. uno o più partecipanti allo  schema,  accordo  o  progetto, senza  essere  residenti  ai  fini  fiscali  o  avere   una   stabile organizzazione  in  una  giurisdizione  estera,  svolgono   in   tale giurisdizione un’attività
  5. lo schema, accordo o  progetto  può  alterare  la  corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.

Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.

Contenuto della comunicazione
Contribuenti e intermediari dovranno indicare:

  • il codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che effettua la comunicazione
  • le informazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo, entro i limiti di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo. Ai fini della definizione di dette informazioni si applicano le ulteriori specificazioni contenute nel decreto ministeriale
  • il codice fiscale italiano, ove presente, delle persone o entità cui si riferiscono le informazioni richiamate nella lettera c)
  • il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero che sia già stato oggetto di una prima comunicazione all’Agenzia delle entrate o all’Autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea e in relazione al quale venga effettuata una comunicazione successiva.

Nella comunicazione va riportata anche una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero col nome con cui è comunemente noto e una sua descrizione astratta.

Termini di trasmissione
Le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 28 febbraio 2021.
La comunicazione relativa ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 va effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre, la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili, per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, deve essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021.
Nel provvedimento sono illustrati, nel dettaglio, i termini a cui devono attenersi contribuenti e intermediari per l’invio.

Le comunicazioni dovranno avvenire tramite i canali telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediari, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento. Un apposita ricevuta dell’Agenzia certificherà l’avvenuta presentazione della comunicazione, sia in caso di esito positivo sia in caso di scarto per anomalie.

Scambio automatico: normativa interna e Ue
Introdotto dalla direttiva (Ue) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (Dac6), lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica in ambito europeo è stato recepito in Italia con il Dlgs n. 100/2020.
In data 17 novembre 2020 è stato approvato il decreto ministeriale che ha definito le regole tecniche e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio sui meccanismi transfrontalieri come indicato nel citato decreto di recepimento della direttiva comunitaria, compresi i vari elementi distintivi di tali meccanismi e i criteri in base ai quali verificare quando i  meccanismi transfrontalieri sono finalizzati ad ottenere un indebito vantaggio fiscale.
La disciplina si colloca anche nel quadro delle iniziative internazionali avviate sulla base dell’azione 12 del Beps (Base erosion and proft shifting), fra le quali rientrano le misure adottate dall’Ocse per contrastare meccanismi di aggiramento dello standard comune di comunicazione di informazioni (Common reporting standard – Crs) nonché alle strutture offshore opache e concretizzatesi nel Modello di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni “Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures” (MDR), approvato dal comitato Affari fiscali dell’Ocse nel  2018.

Meccanismi transfrontalieri, le regole quando c’è l’obbligo di notifica

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