9 Novembre 2020
L’Iva ridotta è sugli impianti, non sulle attrezzature da lavoro
L’obbligatorietà delle verifiche periodiche da effettuare su impianti e attrezzature, sancita da norme, non basta da sola a determinare l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento. L’imposta ridotta si addice soltanto a lavori, sì previsti dalla legge, ma comunque effettuati su impianti installati in edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Con tale affermazione, ricavabile nella risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre, l’Agenzia conclude che al quadro prospettatole non è possibile far aderire in toto quanto detto nella risposta n. 18/2019, o meglio, che quei chiarimenti vanno bene soltanto per una tipologia di attività di verifica eseguita dalla società istante.
Questa, in sostanza, auspica l’Iva al 10% sia per gli interventi che effettua in osservanza del Dpr n. 462/2001(“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi“) sia per quelli eseguiti in ossequio all’articolo 71, comma 11, del Dlgs n. 81/2008 (“…, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato”). Un auspicio fondato sulla considerazione che tutti questi lavori hanno regole e finalità comuni, se non identiche, a quelle relative alla manutenzione ordinaria degli ascensori e degli impianti di riscaldamento.
Nella risposta, in particolare quella al quesito n. 3 della consulenza n. 18/2019, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 71/2000, nella parte in cui chiarisce la tipologia degli interventi interessati dalla norma agevolativa (l’articolo 7 comma 1, lettera b), legge n. 488/1999), che prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle “prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) (i.e. manutenzione ordinaria), b) (i.e. manutenzione straordinaria), c) (i.e. interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (i.e. interventi di ristrutturazione edilizia), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
A sostegno della propria convinzione, tra l’altro, l’amministrazione richiama anche la risoluzione n. 15/2013, secondo cui “la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con aliquota del 10 per cento“.
Dalla lettura dei rievocati documenti di prassi, si evince chiaramente che l’applicabilità dell’aliquota Iva del 10% agli interventi di manutenzione ordinaria è condizionata alla circostanza che siano eseguiti su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata“.
Tanto premesso, l’Agenzia osserva che dalla lettura delle disposizioni contenute nel Dpr n. 462/2001 è possibile desumere una sostanziale identica finalità delle “verifiche periodiche” da questo previste con quelle della manutenzione ordinaria, tra cui rientra il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti. Pertanto tali interventi possono beneficiare dell’aliquota agevolata, a condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Analogo trattamento non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione dei lavoratori dal datore di lavoro, che il Dlgs n. 81/2008 obbliga a periodici controlli. Si tratta, infatti, di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.
Ultimi articoli
Attualità 30 Aprile 2026
Precompilata 2026, in una guida le le informazioni utili per inviare il modello
Tutto quello che occorre sapere per visualizzare, accettare, modificare e integrare i dati già inseriti dall’Agenzia: 30 settembre e 2 novembre le due scadenze per 730 e Redditi È on line sul sito dell’Agenzia, oltre che su questa rivista, la guida “La dichiarazione precompilata 2026”.
Attualità 30 Aprile 2026
Online il 730 precompilato: da oggi in modalità consultazione
La fase 2 scatterà a partire dal 14 maggio: i contribuenti potranno modificare e trasmettere la dichiarazione, seguendo il calendario della campagna 2026 È disponibile da oggi la dichiarazione dei redditi 730 precompilata.
Attualità 30 Aprile 2026
Responsabilità solidale appalti: una faq sulla compensazione crediti
I versamenti vanno effettuati tramite F24 indicando il codice fiscale dell’affidatario inadempiente e, come secondo codice fiscale, quello del soggetto che paga Pubblicata una faq sul sito dell’Agenzia delle entrate sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.
Normativa e prassi 29 Aprile 2026
“General contractor” e Superbonus: chiarimenti sulle spese detraibili
Con un documento di prassi l’Amministrazione fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese sostenute nell’ambito degli interventi agevolati dal Superbonus Con la risoluzione n.