Normativa e prassi

2 Novembre 2020

I test sierologici per Covid-19 non accedono al tax credit

Le spese sostenute per l’esecuzione dei test sierologici ai dipendenti non rientrano nell’ambito applicativo del credito d’imposta previsto per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 510 del 2 novembre 2020.
 
L’interpello è stato proposto da una società edile che ha sottoposto i propri dipendenti a test sierologici per verificare la presenza del virus Covid-19 con l’obiettivo di tutelare i lavoratori.
La società istante ritiene che gli importi utilizzati per effettuare tale screening rientrino tra quelli a cui l’articolo 125 del decreto “Rilancio” riconosce un credito d’imposta pari al 60% di quanto speso nel 2020, equiparando l’acquisto dei test a quello di dispositivi di protezione e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Questo in quanto, a suo giudizio, la finalità della norma è quella di favorire l’adozione, da parte delle imprese, di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
 
L’Agenzia delle entrate non concorda con l’istante e argomenta la propria posizione partendo dalla lettura della norma e dei successivi documenti di prassi intervenuti sull’argomento.
Innanzitutto, ricorda l’Agenzia, l’articolo 125 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese “sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti” e che tale disposizione normativa si applica ai “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, [] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.
 
Il tax credit è utilizzabile (in base al combinato disposto dell’articolo 125, comma 3, del Dl “Rilancio” con l’articolo 122, comma 2, lettera c), dello stesso decreto):

  • in compensazione, tramite modello F24
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa

o, in alternativa,

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Al riguardo, con il provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsti dagli articoli 120 e 125 del Dl n. 34/2020, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito prevista dall’articolo 122 dello stesso decreto (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit”).
 
La circolare n. 20/2020, inoltre, ha fornito i primi chiarimenti riguardanti l’agevolazione in esame (vedi articolo “Sanificazione e protezioni: i bonus per lavorare in sicurezza”) specificando che il comma 2 dell’articolo 125 del decreto Rilancio contiene un elenco esemplificativo, seppur non esaustivo, delle spese agevolabili, come identificate nel comma 1. Da qui ne discende che le spese sostenute devono essere, comunque, riferibili alle attività menzionate nel comma 1.
Si tratta, in particolare:

  1. della sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati)
  2. dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

In conclusione, dalla lettura della normativa e della documentazione di prassi, l’Agenzia delle entrate ritiene che le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrino tra quelle ammissibili al credito d’imposta previsto all’articolo 125 del decreto “Rilancio”.

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