Normativa e prassi

19 Ottobre 2020

Deducibili i contributi facoltativi versati per il riscatto della laurea

Obbligatori o facoltativi che siano, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati dal dipendente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento, in applicazione dell’artico 10, comma 1, lettera e) del Tuir.
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 482 del 19 ottobre 2020.

All’istante che pone il quesito sono pervenute da parte dei dipendenti numerose richieste di chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, relativi al riscatto degli anni di laurea ai fini di buonuscita.
Le perplessità riguardano, in particolare, la corretta interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir, dopo che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 436/2017, pronunciandosi negativamente con riferimento a un caso particolare, ha fatto nascere incertezze sul diritto deduzione sancito da tale norma.
Secondo l’istante i contributi versati per il riscatto degli anni di studi ai fini della buonuscita rientrano tra gli oneri integralmente deducibili, al pari di quelli versati ai fini pensionistici.

L’Agenzia riporta puntualmente il contenuto dell’articolo 10 del Tuir richiamato dall’istante, in base al quale sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per legge o facoltativamente all’Inps, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. In particolare, i contributi volontari sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento, come ad esempio il riscatto della laurea o la ricongiunzione di periodi assicurativi (vedi risoluzioni n. 25/2011, n. 298/2002, circolare n.19/2020).  
Il chiarimento è richiesto, tuttavia, come anticipato, anche alla luce della pronuncia della Cassazione n. 436/2017.
Il documento di prassi, dopo aver ripercorso le parti essenziali della sentenza osserva che la decisione richiamata ha come oggetto l’applicazione dell’articolo 19, comma 2-bis del Tuir, che disciplina la determinazione dell’indennità di buonuscita e non la deducibilità degli oneri in argomento, prevista dall’articolo 10 dello stesso Testo unico.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate conferma quanto sostenuto dall’istante, e cioè che i contributi previdenziali versati facoltativamente dal dipendente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, sono deducibili dal reddito complessivo, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir.

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