19 Ottobre 2020
Coronavirus, causa di forza maggiore: non è persa la detrazione sui mutui
La riposta n. 485 del 19 ottobre 2020 risolve il dubbio di una contribuente che ha acquistato, tramite mutuo ipotecario, un’unità immobiliare da accorpare alla sua, confinante, abitazione principale.
L’istante è perfettamente consapevole che la detrazione sugli interessi passivi del mutuo spetti soltanto una volta effettuati i prescritti aggiornamenti catastali ovvero dopo la fusione delle due aree in un’unica abitazione principale e a patto che l’immobile diventi “prima casa” entro un anno dall’acquisto. Tuttavia, riguardo a quest’ultimo requisito, la contribuente fa presente che, a causa del blocco delle attività dovuto all’emergenza sanitaria e dei conseguenti ritardi nei lavori, l’accorpamento tra le due unità non è stato realizzabile entro tale termine.
L’istante ritiene che possa però ugualmente beneficiare della detrazione in virtù della sospensione disposta dall’articolo 24, Dl n. 23/2020 (decreto “Liquidità”), nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, dei termini fissati per usufruire o mantenere l’agevolazione “prima” casa” ai fini dell’imposta di Registro. Per la contribuente, infatti, considerata la situazione emergenziale, la proroga prevista per il Registro è estendibile anche agli interessi passivi sul mutuo, di conseguenza ritiene di poter mantenere il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo destinato all’acquisto della superficie da unire all’abitazione principale, a patto che la fusione si concluda entro il prossimo 31 dicembre.
La detrazione sugli interessi passivi sui mutui ipotecari stipulati per l’acquisto della prima casa, mette subito in evidenza l’Agenzia, è prevista dall’articolo 15 del Tuir, ma spetta a condizione che l’immobile sia adibito a dimora abituale entro un anno dalla cessione, che diventano due se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione, eventualità non riscontrata nell’interpello in commento.
L’istante ha acquistato la nuova unità a luglio 2019, pertanto, in base alla disciplina di riferimento, doveva adibire il locale a dimora abituale, accorpandolo all’appartamento adiacente, entro la stessa data del 2020, termine che è stato impossibile rispettare a causa della pandemia.
L’amministrazione osserva che, in tal caso, si configura l’ipotesi di forza maggiore, rappresentata dall’emergenza epidemiologica, tale per cui non viene esclusa, a priori, l’applicazione della detrazione per mancato rispetto dei termini previsti. La finestra temporale ordinaria concessa per adibire l’appartamento ad abitazione abituale, infatti, può essere derogata, appunto, per “causa, di forza maggiore”, poiché si verifica un impedimento oggettivo imprevedibile e inevitabile non imputabile alla parte. Tale circostanza è idonea a impedire la decadenza dall’agevolazione se accaduta nel periodo in cui il contribuente doveva destinare l’abitazione a dimora principale (vedi, al riguardo, risoluzione n. 35/2002).
In effetti, la destinazione dell’immobile ad abitazione principale richiede una serie di operazioni, come il trasloco o l’acquisto dei mobili, attività sicuramente ferme nel periodo emergenziale a causa dei divieti e dei blocchi negli spostamenti delle persone disposti dal 23 febbraio al 2 giugno 2020 per arginare i contagi da coronavirus.
L’Agenzia ritiene, quindi, che l’istante può beneficiare della detrazione per gli interessi sul mutuo stipulato, se l’unità acquistata sarà adibita a dimora abituale entro un anno dal rogito, scadenza a cui va aggiunto il periodo di sospensione sopra indicato.
La risposta dell’amministrazione, quindi, riconosce che il ritardo dell’istante nel trasferire la residenza è stato causato da “forza maggiore” e che, quindi, il contribuente potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020). Nello specifico, lo stesso potrà accedere alla detrazione, a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla norma e, in particolare, che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Infine, il documento di prassi, per completezza, precisa che l’articolo 24 del Dl “Liquidità” richiamato dall’istante non può trovare applicazione nella vicenda descritta in quanto la norma non include gli oneri detraibili contenuti nell’articolo 15 del Tuir, ma solo altre agevolazioni, e trattandosi di disposizione agevolativa è di stretta interpretazione applicativa.
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