14 Ottobre 2020
Dal “terzo pilastro svizzero” prestazioni di natura pensionistica
Nella risposta n. 471 del 14 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate non condivide la soluzione prospettata dal contribuente, intenzionato a ricondurre l’importo ricevuto dall’ente elvetico nell’ambito della disposizione che prevede la tassazione delle prestazioni di previdenza complementare – al netto della parte corrispondente ai redditi già tassati – con un’aliquota del 15%, riducibile di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione al fondo eccedente il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali (articolo 11, comma 6, Dlgs n. 252/2005).
A formulare l’istanza di interpello è un cittadino italiano, trasferitosi permanentemente a Lugano dal 2003, il quale, benché iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, riferisce di essere fiscalmente residente in Italia, per avervi mantenuto le proprie relazioni personali, in quanto parte del proprio nucleo familiare vive a Milano.
A seguito della stipula con una fondazione estera di un contratto di previdenza complementare per la vecchiaia (“terzo pilastro”), nel 2019, avendo conseguito il requisito anagrafico per beneficiare della prestazione, ha percepito in un’unica soluzione, su un conto corrente in essere presso un intermediario finanziario svizzero, il capitale versato nel corso degli anni e i relativi interessi maturati.
Ritiene che la somma in questione, avendo natura di prestazione pensionistica in forma di capitale, rientri nel perimetro di applicazione del citato articolo 11, comma 6, e che l’imponibile, determinato sulla base di quella disposizione, vada dichiarato nel quadro RM del modello Redditi, con il codice residuale “I”, versando la relativa imposta tramite F24.
Per inquadrare correttamente la questione, l’Agenzia fa, innanzitutto, un breve excursus sul modello previdenziale svizzero, basato sul “sistema dei tre pilastri”:
- la previdenza statale (primo pilastro), obbligatoria, tesa a garantire i bisogni vitali strettamente necessari, una volta maturati i requisiti per il conseguimento della relativa pensione
- la previdenza professionale (secondo pilastro), anch’essa obbligatoria, con la funzione di integrare quella statale e consentire, quindi, all’assicurato di mantenere il suo tenore di vita abituale dopo il pensionamento
- la previdenza privata (terzo pilastro), facoltativa, con la funzione di colmare le lacune previdenziali del primo e del secondo pilastro, i quali, nella generalità dei casi, non riescono a garantire interamente l’ultimo reddito prodotto. Nel suo ambito, si distinguono il “terzo pilastro 3a” (o “previdenza vincolata”), e il “terzo pilastro 3b” (o “previdenza libera”).
La forma di previdenza cui ha aderito il contribuente rientra nella fattispecie del “terzo pilastro 3a”, in quanto riconosciuta e vincolata, dal momento che è irrevocabilmente destinata alla previdenza professionale (articolo 82 della legge federale svizzera sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità). Essa presuppone lo svolgimento, da parte dell’aderente, di un’attività di lavoro dipendente o indipendente e, per effetto del regolamento che integra il contratto sottoscritto: la convenzione cessa al raggiungimento dell’età pensionabile o con il decesso del contraente; la fondazione corrisponde prestazioni di vecchiaia al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile; il pagamento anticipato della prestazione è possibile solo nei casi espressamente previsti, come, ad esempio, l’acquisto di un’abitazione a uso proprio oppure la cessazione di un’attività indipendente seguita dall’inizio di un’altra).
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene che l’ammontare percepito nel 2019 sia una prestazione di natura pensionistica, riconducibile ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”. Dal momento, però, che le somme sono state percepite in un’unica soluzione, invece che la tassazione ordinaria, è applicabile il regime di tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a), Tuir).
Inoltre, puntualizza il documento, vanno seguite le indicazioni fornite nella circolare 38/2013 sull’eventuale rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale e della compilazione del quadro RW del modello Redditi, delle forme di previdenza complementare estere:
- non vanno segnalate le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali il “secondo pilastro svizzero”, né quelle versate a forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali
- va segnalata la consistenza delle posizioni individuali di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero non rientranti nelle ipotesi precedenti.
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