Normativa e prassi

5 Ottobre 2020

Se c’è interesse del negoziatore, la prestazione paga l’Iva ordinaria

L’esenzione che il decreto Iva riconosce, tra le altre, alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni riguardanti azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali è di tipo oggettivo: l’attività si sostanzia nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Quando l’imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale “obbligazione di fare, non fare e permettere”, da assoggettare a Iva con aliquota ordinaria.
 
A originare la risposta n. 437/2020 è l’istanza di interpello presentata da una Srl, alla quale altre due società hanno affidato il compito di fare da intermediario nella vendita delle loro quote sociali, ufficializzando l’incarico mediante la stipula di un mandato con rappresentanza.
Il contribuente ritiene che il compenso percepito per l’attività di intermediazione svolta nella cessione delle partecipazioni non vada assoggettato a Iva, in quanto l’operazione rientrerebbe tra quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), Dpr n. 633/1972 (“prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7”, tra le quali, al numero 4, rientrano le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali).
 
A tal proposito, l’Agenzia ricorda come la giurisprudenza della Ue, in più di una circostanza, ha sancito alcuni princìpi fondamentali: l’esenzione in questione è di tipo oggettivo e l’attività di mediazione si sostanzia nel “fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto”. In altre parole, l’imparzialità del negoziatore è elemento essenziale della fattispecie: se manca, non si ravvisa attività di mediazione. L’operazione, in assenza di attività imparziale di mediazione, non può essere ricondotta tra quelle esenti previste dal citato articolo 10, bensì tra quelle di “fare, non fare e permettere”.
 
E, nella fattispecie rappresentata, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa, è emerso un interesse proprio della mandataria, vista anche la presenza, tra coloro che hanno sottoscritto l’accordo quadro stipulato tra i vari soggetti appositamente costituiti e coinvolti nell’operazione, di persone e società riconducibili ai soci e all’amministratore della stessa.
Non sussistendo il requisito dell’imparzialità in capo alla mandataria, la sua prestazione si configura come “obbligazione di fare, non fare e permettere” (articolo 3 dello stesso Dpr n. 633/1972), soggetta a Iva con aliquota ordinaria.

Se c’è interesse del negoziatore, la prestazione paga l’Iva ordinaria

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia

Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.

torna all'inizio del contenuto