Normativa e prassi

5 Ottobre 2020

Bonus investimenti in salvo se si sanano le fatture carenti

Le risposte n. 438 e n. 439 forniscono la soluzione al quesito formulato da due diversi contribuenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla legge di bilancio 2020, nel caso in cui la relativa documentazione non riporti gli estremi della legge di riferimento. Integrando opportunamente le fatture, il beneficio non è perduto.
 
La questione riguarda la disciplina dettata dall’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019, ossia il bonus riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia. L’operazione deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato, in acconto, almeno il 20% del costo di acquisizione. Le norme dispongono che, pena la revoca del beneficio, va conservata la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. “A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi…”.
Invece, in entrambi i casi rappresentati (nel primo si tratta di acquisto, nel secondo di locazione finanziaria), i relativi documenti non menzionano la norma di riferimento. Tuttavia, secondo gli interpellanti, tale circostanza non necessariamente comporta la perdita del beneficio, in quanto la quantificazione del bonus potrebbe comunque essere ricostruita a fine anno con appositi prospetti, nei quali inserire le fatture di acquisto, i costi sostenuti e il credito spettante.
 
L’Agenzia ribadisce, anzitutto, che – come stabilito dal comma 195 – i contribuenti che fruiscono del “bonus investimenti” devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono riportare il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019. In buona sostanza, sono le stesse regole fissate dal legislatore in riferimento ad altre agevolazioni per investimenti in beni strumentali, ad esempio la “Nuova Sabatini”, cioè il contributo per finanziare l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (articolo 2, commi 2 e seguenti, Dl 69/2013), il cui decreto attuativo dispone, che “Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiari” (articolo 10, comma 6, Dm 25 gennaio 2016).
 
Secondo l’Agenzia, pertanto, anche al caso in esame possono applicarsi i chiarimenti forniti dal Mise in ambito “Nuova Sabatini” (vedi faq 10.15). Ne consegue che:

  • la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea, determinando, in sede di controllo, la revoca della corrispondente quota di agevolazione
  • per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro
  • per le fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:
    • stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile
    • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare 14/2019 (la circolare 13/2018, risposta 3.1, ha chiarito che, in caso di fattura elettronica veicolata tramite Sdi, a fronte della sua immodificabilità, il cessionario/committente – senza procedere alla materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – può inviare tale documento all’Sdi).

La regolarizzazione dei documenti deve avvenire, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Bonus investimenti in salvo se si sanano le fatture carenti

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto