5 Ottobre 2020
Bonus investimenti in salvo se si sanano le fatture carenti
Le risposte n. 438 e n. 439 forniscono la soluzione al quesito formulato da due diversi contribuenti in merito alla possibilità di fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla legge di bilancio 2020, nel caso in cui la relativa documentazione non riporti gli estremi della legge di riferimento. Integrando opportunamente le fatture, il beneficio non è perduto.
La questione riguarda la disciplina dettata dall’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019, ossia il bonus riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia. L’operazione deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato, in acconto, almeno il 20% del costo di acquisizione. Le norme dispongono che, pena la revoca del beneficio, va conservata la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. “A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi…”.
Invece, in entrambi i casi rappresentati (nel primo si tratta di acquisto, nel secondo di locazione finanziaria), i relativi documenti non menzionano la norma di riferimento. Tuttavia, secondo gli interpellanti, tale circostanza non necessariamente comporta la perdita del beneficio, in quanto la quantificazione del bonus potrebbe comunque essere ricostruita a fine anno con appositi prospetti, nei quali inserire le fatture di acquisto, i costi sostenuti e il credito spettante.
L’Agenzia ribadisce, anzitutto, che – come stabilito dal comma 195 – i contribuenti che fruiscono del “bonus investimenti” devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono riportare il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019. In buona sostanza, sono le stesse regole fissate dal legislatore in riferimento ad altre agevolazioni per investimenti in beni strumentali, ad esempio la “Nuova Sabatini”, cioè il contributo per finanziare l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (articolo 2, commi 2 e seguenti, Dl 69/2013), il cui decreto attuativo dispone, che “Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiari” (articolo 10, comma 6, Dm 25 gennaio 2016).
Secondo l’Agenzia, pertanto, anche al caso in esame possono applicarsi i chiarimenti forniti dal Mise in ambito “Nuova Sabatini” (vedi faq 10.15). Ne consegue che:
- la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea, determinando, in sede di controllo, la revoca della corrispondente quota di agevolazione
- per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro
- per le fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:
- stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile
- realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare 14/2019 (la circolare 13/2018, risposta 3.1, ha chiarito che, in caso di fattura elettronica veicolata tramite Sdi, a fronte della sua immodificabilità, il cessionario/committente – senza procedere alla materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – può inviare tale documento all’Sdi).
La regolarizzazione dei documenti deve avvenire, da parte dell’impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
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