2 Ottobre 2020
Affitto d’azienda o riorganizzazione: stesse regole per il contributo Covid
In ipotesi di azienda concessa in affitto, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto introdotto dal “decreto Rilancio”, il soggetto avente causa del contratto deve includere nel conteggio l’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili all’azienda oggetto del trasferimento.
Il principio è stato ribadito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 426/2020, che fa seguito all’istanza di interpello presentata dal rappresentante di una Sas esercente attività d’impresa, la quale ha concesso in affitto l’intera azienda a una neocostituita Srl, anch’essa da lui rappresentata, con inizio attività a partire dal 1° gennaio 2020.
Il contribuente, dopo aver esposto i dati contabili essenziali risultanti dai registri delle due società, ritenendo che il caso prospettato non sia assimilabile a quelli – trattati nella circolare 15/2020 – di riorganizzazione aziendale che determinano aggregazione e/o disaggregazione di complessi aziendali, chiede se e in che misura le due compagini possono fruire del contributo destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Sotto esame, dunque, è l’articolo 25 del Dl 34/2020, che, nell’ambito delle misure adottate a sostegno dell’impresa e dell’economia, ha previsto l’attribuzione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o di reddito agrario, in presenza di due condizioni:
- nel periodo d’imposta precedente quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (cioè, nel 2019 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 1, Tuir) non devono superare i 5 milioni di euro
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello dell’aprile 2019.
La norma in questione è stata già oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia con le circolari 15/2020, 22/2020 e 25/2020.
In particolare, per quanto riguarda le operazioni di riorganizzazione, è stato precisato che:
- per i soggetti “aventi causa” di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, occorre considerare gli effetti dell’evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia di accesso al contributo sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato
- il principio è applicabile anche alle ipotesi in cui l’azienda è oggetto di un contratto d’affitto. Pure in tale circostanza, sia per la verifica del tetto massimo di ricavi/compensi sia per il calcolo della riduzione di fatturato, bisogna considerare i valori riferibili all’azienda trasferita.
Pertanto, nel caso rappresentato nell’istanza di interpello:
- la Srl “avente causa” del contratto d’affitto deve, nella determinazione della soglia di accesso, includere i ricavi riferibili all’azienda ricevuta in affitto e, per il calcolo della riduzione del fatturato, confrontare i dati dei due mesi considerando, oltre al proprio fatturato, quello relativo all’azienda presa in affitto;
- la Sas “dante causa” del contratto d’affitto deve, nella determinazione della soglia di accesso, scalare dai propri ricavi quelli riferibili all’azienda data in affitto e, per il calcolo della riduzione del fatturato, confrontare i dati dei due mesi eliminando dal fatturato gli importi relativi all’azienda trasferita.
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