Normativa e prassi

29 Settembre 2020

Bonus servizi digitali per l’editoria: definite le “istruzioni” per l’uso

L’editoria è uno dei settori destinatari di interventi legislativi ad hoc diretti a contenere la crisi economica causata dalla pandemia e dal conseguente lockdown. Tra le misure agevolative introdotte su questo fronte, l’articolo 190 del decreto “Rilancio” ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici online, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.
Il bonus, valido per il 2020, è pari al 30% della spesa sostenuta nello scorso anno per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Allo scopo, sono stati stanziati 8 milioni di euro, che rappresentano anche il tetto di spesa (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 7, un credito per i servizi digitali).
L’articolo 190 del Dl n. 34/2020 ha introdotto l’agevolazione, ma, secondo le previsioni della norma stessa, è il Dpcm del 4 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 di ieri, 28 settembre, a fissare le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Chi può e chi non può
Possono accedere al credito d’imposta, per gli investimenti sopradetti, le imprese editrici di quotidiani e periodici:

  • con sede legale in uno Stato Ue o nello Spazio economico europeo
  • che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolata
  • con codici Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici)
  • iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (Roc)
  • che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.

La norma lascia fuori dall’agevolazione i soggetti che già usufruiscono dei contributi diretti previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198/2016 e dal Dlgs n. 70/2017. Il credito d’imposta, inoltre, è alternativo e non cumulabile, per gli stessi costi, con altre agevolazioni statali, regionali o europee, dello stesso tipo, salvo che successive disposizioni non ne ammettano espressamente la possibilità di cumulo. Infine, l’importo riconosciuto non può superare i limiti previsti dalla normativa unionale in tema di aiuto de minimis.
Sul fronte della documentazione, il decreto stabilisce che le spese effettuate (riguardanti come già detto l’anno 2019) devono risultare da apposita attestazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati a porre il visto di conformità ai fini delle dichiarazioni fiscali o da un revisore legale dei conti.

Canale telematico per la presentazione della domanda
Per richiedere il beneficio, le società interessate devono inviare la domanda per via esclusivamente telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, tramite la procedura riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020. All’istanza va allegata la dichiarazione sostitutiva che attesta i requisiti e le spese certificate, come previsto del decreto stesso, con visto di conformità, e le informazioni relative agli aiuti de minimis di cui sé usufruito nei due esercizi finanziari precedenti a quello in corso.

L’unica strada è l’Agenzia delle entrate
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Le richieste pervenute attraverso altri canali saranno scartate.
Il credito d’imposta potrà essere “speso” dal quinto giorno successivo alla pubblicazione (che avverrà entro il 31 dicembre 2020), sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dell’elenco che riporta i soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo e la somma rispettivamente assegnata.
L’importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di concessione del credito e nei successivi fino all’esaurimento del contributo.
I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.
Il decreto precisa, inoltre, che per monitorare la corretta fruizione del bonus, Agenzia delle entrate e Dipartimento per l’informazione e l’editoria, metteranno a punto le modalità telematiche di trasmissione e interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione e alle eventuali modifiche dell’ammontare del credito riconosciuto in seguito a provvedimenti di revoca o di rideterminazione del bonus.

Bonus servizi digitali per l’editoria: definite le “istruzioni” per l’uso

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