29 Settembre 2020
Bonus facciate, si all’agevolazione se c’è il requisito della visibilità
Il rifacimento di un cappotto termico su una villa dotata di cortile che si trova al termine di una strada privata di dubbia visibilità dal suolo pubblico, non può fruire del bonus facciate (articolo 1, commi 219-223, legge n. 160/2019). In base alle disposizioni normative, infatti, la detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese per la facciata esterna degli edifici esistenti, non si applica ai lavori effettuati sulle facciate interne dello stabile fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo. Il chiarimento arriva con la risposta n. 418 del 29 settembre.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n.160/2019 (legge di Bilancio 2020), ha introdotto il “bonus facciate”, cioè una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto n.1444/1968 del ministro dei Lavori pubblici. La circolare n.2/2020, poi, ha fornito i chiarimenti sull’applicazione del beneficio, precisando, in particolare, che gli interventi devono essere realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.
Il requisito della visibilità dell’edificio quindi è necessario sia che si tratti di facciate esterne dell’immobile sia che si tratti di quelle interne.
Nel caso in esame, però, considerato che la villa si trova al termine di una strada privata, in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico, l’Agenzia ritiene che l’intervento sull’involucro esterno non rientra tra quelli agevolabili.
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