21 Settembre 2020
Iva in split payment duplicata: il recupero è in compensazione
Il versamento Iva in split payment, erroneamente duplicato dall’ente pubblico, può essere scomputato dai futuri pagamenti dell’imposta sugli acquisti relativi alla propria sfera istituzionale, semplicemente evidenziando, nei documenti contabili, l’avvenuta compensazione e i motivi che l’hanno determinata.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 378 del 18 settembre 2020, concorda con la soluzione prospettata dall’amministrazione, che si trova nella situazione appena descritta, concludendo che al caso specifico non possono essere applicati i chiarimenti forniti nel tempo con le circolari nn. 6/2015, 15/2015 e 27/2017, nelle quali si è occupata dei risvolti del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment)
Tra le righe di questi, si legge che nell’ipotesi sia il fornitore a predisporre una nota di variazione in diminuzione relativa a una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa deve essere numerata, deve riportare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria. In tali casi, l’amministrazione committente:
– se l’acquisto è effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione della fattura originaria, deve riportare la nota di variazione nel registro “Iva vendite” (articoli 23 e 24, Dpr n. 633/1972), mantenendo la contestuale registrazione nel registro “Iva acquisti” (articolo 25), per stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile
– quando l’acquisto è invece destinato alla sfera istituzionale non commerciale, può computare la parte d’imposta versata in eccesso rispetto all’Iva indicata nell’originaria fattura a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito dello split payment.
Nessuna delle due ipotesi è calzante. La duplicazione del versamento Iva mediante F24, effettuata dall’amministrazione per errore è, infatti, “un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario che può dar luogo ad azione di ripetizione di cui all’articolo 2033 e segg. del codice civile ovvero alla possibilità di eccepire la compensazione di cui all’articolo 1241 e segg. del c.c.”, non riconducibile nell’alveo delle regole previste per le note di variazione Iva.
Pertanto, l’ente istante potrà recuperare l’Iva versata in eccesso all’Erario scomputando l’importo indebito dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, dovrà effettuare in regime di split payment. L’unico adempimento a carico dell’amministrazione sarà evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo.
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