15 Settembre 2020
Contributo Covid 19 alle imprese: nel calcolo anche le somme senza Iva
Le somme fuori campo Iva percepite, a titolo di rimborso spese, da una società di conservazione, restauro e costruzione di edifici, per l’ulteriore attività di formazione professionale, sono ricavi dell’impresa. In quanto tali, rientrano nel calcolo e, quindi, sono determinati per la quantificazione del contributo a fondo perduto concesso alle imprese dall’articolo 25 del decreto “Rilancio”.
È la precisazione contenuta nella risposta n. 350 del 14 settembre 2020, con la quale l’Agenzia delle entrate risolve il dubbio di una srl che, riguardo alla determinazione del contributo, ritiene corretto (ma non è certa) includere nel calcolo del fatturato e dei corrispettivi sia il totale delle fatture emesse che quello dei rimborsi ricevuti in relazione alle attività svolte al di fuori del campo di applicazione dell’Iva. In tal modo, infatti, potrebbe applicare la percentuale del 10% alla differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020.
In sintesi, il richiamato articolo 25 riconosce un contributo a fondo perduto, a favore degli esercenti attività d’impresa “con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b)” del Tuir “non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e dispone come ulteriore condizione “che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”.
Per determinare l’ammontare del contributo, poi, lo stesso articolo, al comma 5, stabilisce che alla differenza tra aprile 2019 e aprile 2020 va applicata una percentuale stabilita in misura diversa in relazione alla soglia dei ricavi o compensi del periodo precedente, e cioè:
- 20% se non superiori a 400mila euro
- 15% quando superiori a 400mila e fino a un milione di euro
- 10% se superiori a un milione e fino a 5 milioni di euro.
Tanto brevemente premesso, l’Agenzia passa a identificare la natura delle somme in argomento per capire se le stesse possano rientrare nel suddetto calcolo, anche se non fatturate. In sostanza, se si tratta di componenti di reddito disciplinati dall’articolo 85 del Tuir. A tal fine, richiama, tra l’altro, un proprio documento di prassi, la circolare n. 22/2020, nella quale, rispondendo a uno specifico quesito, ha precisato che “ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento (cfr. circolare n. 15/E del 2020, par. 2), purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR)”.
Detto questo, l’Agenzia conclude che le somme in argomento sono da includere nel calcolo e, per quel che riguarda l’identificazione della percentuale della riduzione del fatturato, le stesse sono da considerare rilevanti, in quanto i rimborsi, che hanno come contropartita dei costi d’esercizio sostenuti dall’istante (le spese per i beni e servizi oggetto di rimborso da parte del committente), rappresentano ricavi di cui all’articolo 85 del Tuir.
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