10 Settembre 2020
Ricarica elettrica auto del disabile: sconta l’aliquota Iva ordinaria
L’acquisto di una stazione di carica da installare presso la propria abitazione per alimentare l’auto elettrica di una persona con disabilità, non può fruire dell’aliquota agevolata al 4% in quanto la stazione di ricarica non costituisce un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disabile. È la precisazione dell’Agenzia contenuta nella risposta n. 334/2020.
L’Agenzia fa un quadro normativo delle agevolazioni a favore dei soggetti con ridotte capacità motorie.
Ricorda, in primo luogo che l’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati alle persone con ridotte capacità motorie, era inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale. Successivamente, con l’articolo 8, comma 3, della legge n. 449/1997, la fruizione del beneficio non è stata più condizionata dal possesso della patente speciale. Inoltre, l’articolo 53-bis del Dl n. 124/2019 ha esteso il beneficio dell’Iva al 4% ai veicoli con motori ibridi ed elettrici.
A seguito delle varie modifiche apportate alla disciplina, il legislatore ha previsto l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% alle cessioni e importazioni di “autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1,lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi” (attuale formulazione del numero 31) della Tabella A, Parte II, Dpr 633/1972).
L’Agenzia evidenzia poi che il successivo punto 33) prevede che l’aliquota Iva del 4% sia applicabile alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32”. La stazione di ricarica che l’istante intende acquistare, invece, non è un elemento indispensabile “in via esclusiva” al funzionamento dell’auto. La logica, come precisato anche con la circolare n. 46/2001, è quella di agevolare solo i pezzi, i ricambi e gli accessori degli apparecchi dedicati a chi ha problemi o ridotte capacità motorie.
In sostanza le disposizioni che prevedono l’applicazione del l’aliquota Iva ridotta sono finalizzate ad agevolare solo le persone in difficoltà evitando, quindi, che la norma di favore possa andare a vantaggio anche da altri soggetti.
L’Agenzia, in conclusione, alla luce della normativa in esame, ritiene che all’acquisto della colonnina per la ricarica elettrica non possa essere applicata l’aliquota Iva agevolata al 4% ma debba scontare quella ordinaria, in considerazione del fatto che la stazione di ricarica non è un pezzo destinato all’adattamento del veicolo utilizzato dal portatore di handicap.
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