7 Settembre 2020
Locazione e concessione pari sono. Il tax credit negozi e botteghe vive
La società intestataria di un contratto di concessione di un immobile pubblico classificato C1, dove svolge l’attività di vendita di beni e servizi al pubblico, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali, può usufruire del credito d’imposta “locazione negozi e botteghe”. Questo anche se l’articolo 65 del Dl “Cura Italia”, che ha previsto lo specifico sconto fiscale, si esprime solo in termini di “canone di locazione”, senza alcuna ulteriore precisazione in merito ad altri eventuali rapporti contrattuali.
L’accesso all’agevolazione – consistente in un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione relativi a immobili rientranti nella categoria catastale C/1 – infatti, non è impedito dalla forma giuridica del contratto, assimilabile senza dubbio a quella della locazione “tipica” perché avente la stessa funzione economica.
Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 318 del 7 settembre 2020, richiamando un proprio documento di prassi (circolare n. 14/2020 – vedi articolo “Credito d’imposta canoni di locazione. I primi chiarimenti delle Entrate), con il quale ha fornito il medesimo chiarimento riguardo a un bonus simile, quello previsto dall’articolo 28 del Dl “Rilancio”.
In particolare, al paragrafo 3, ha precisato che “i predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili … avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti” e che il legislatore ha assimilato alla locazione, anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo, poiché “questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico””.
Detto ciò, pertanto conclude che, considerata la sostanziale identità delle due agevolazioni, i chiarimenti forniti con la circolare n. 14, si addicono anche al credito per negozi e botteghe.
Nel caso in esame, quindi, a prescindere dalla qualificazione giuridica del negozio e tenuto conto che la struttura contrattuale della concessione presenta la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”, la società istante potrà fruire dello specifico credito d’imposta per negozi e botteghe.
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