7 Settembre 2020
Costo dell’indennità di portafoglio chiarimenti sulla contabilizzazione
L’importo corrisposto dal promotore finanziario alla banca che gli ha affidato la gestione della clientela di un altro private banker, a titolo di risarcimento al “collega”, è deducibile dal reddito d’impresa nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. Attraverso il contratto di cessione, infatti, non è trasferita la clientela del promotore finanziario “uscente”, ma solo una sorta di “diritto allo sfruttamento” della clientela stessa, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene. I clienti, pertanto, restano della banca e non possono essere considerati come beni immateriali.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 317 del 7 settembre 2020, con la quale spiega all’istante il motivo per cui deve far concorrere tale spesa alla determinazione del reddito d’impresa nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio (articolo 108, comma 1, Tuir) e non attraverso quote annue di ammortamento deducibili in misura non superiore al 50% del costo (articolo 103, comma 1, Tuir).
Il nocciolo della questione sta tutto nella qualificazione dell’operazione.
A parere del contribuente, infatti, si tratterebbe di un acquisto di clientela da inquadrare come bene immateriale, da iscrivere – ai fin contabili – “nell’attivo dello stato patrimoniale del proprio rendiconto alla voce rubricata ‘Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno’” e da dedurre – ai fini fiscali secondo le indicazioni del richiamato articolo 103.
Secondo l’Agenzia, invece, come anticipato, non si è realizzato alcun acquisto, anzi, dal regolamento sull’indennità di portafoglio allegato alla documentazione presentata risulta chiaramente che il private banker subentrante “assume l’incarico ricevuto dalla Società di assistere per conto e nell’interesse della stessa i Clienti” e che “Resta ferma la facoltà della Società di riassegnare la clientela ad altro o altri Private Banker per esigenze di natura organizzativa o commerciale”.
Detto questo, l’amministrazione conferma che il contribuente può dedurre il costo sostenuto per l’indennità in argomento nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, come prescrive il comma 1 dell’articolo 108 del Tuir.
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