Normativa e prassi

7 Settembre 2020

Autonomi con ritenute sospese: c’è il codice per la restituzione

Istituito con la risoluzione n. 50 del 7 settembre il codice di tributo per versare le ritenute d’acconto non versate dal sostituto d’imposta nel periodo  compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La sospensione del versamento, disposta dall’articolo 19 del dl n. 23/2020, il decreto liquidità, valeva per i titolari di reddito da lavoro autonomo e di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari,  con ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo.

La restituzione degli importi sospesi doveva avvenire entro il 31 luglio ed è stata prorogata dall’articolo 126, comma 2, del dl n. 34 Rilancio. Con il decreto Agosto (articolo 97) le modalità per il pagamento degli importi dovuti è stato di ulteriormente rivisto: il versamento delle ritenute può essere effettuato in un’unica soluzione, nella misura del 50% dell’importo da restituire, entro il 16 settembre 2020, ovvero in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro la stessa data.
Il rimanente 50% potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, con rateizzazione fino a un massimo di 24 rate. La prima rata di questa seconda tranche andrà versata entro il 16 gennaio del 2021.

Per consentire il pagamento, da effettuare per mezzo del modello F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito, con la risoluzione n. 50, il codice tributo “4050” denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23“.
Nella compilazione del modello F24 il codice tributo deve essere esposto nella sezione “erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati“. Nel campo “Anno di riferimento” andrà inserito l’anno d’imposta a cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA“. Nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” andranno indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR“, dove “NN” deve riportare il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101“.

Autonomi con ritenute sospese: c’è il codice per la restituzione

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