3 Settembre 2020
Cessioni intra-Ue: poche deroghe ai documenti necessari per provarle
La società che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne l’effettività, deve produrre i documenti richiesti dal Regolamento Ue n. 282/2011, in vigore dallo scorso 1° gennaio e, in ogni caso, attenersi alle indicazioni fornite con la circolare n. 12/2020. Con la risposta n 305 del 3 settembre 2020, l’Agenzia giudica errate entrambe le strade alternative che la contribuente intende percorrere per dimostrare l’avvenuto trasferimento dei beni al di fuori del territorio italiano.
Questa, in sostanza, vorrebbe acquisire, contestualmente alla consegna della merce, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente estero dichiara di:
1. essere soggetto passivo Iva nello Stato membro di destinazione finale dei beni acquistati
2. essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni indicando la loro destinazione,
quindi, emettere fattura non imponibile.
In alternativa, l’istante propone di emettere fattura imponibile, acquisire la conferma dell’avvenuto trasferimento tramite dichiarazione scritta da parte del cessionario e, in seguito, procedere allo storno della fattura imponibile Iva con nota di credito e all’emissione di una nuova fattura non imponibile.
In entrambe le ipotesi conserverebbe tutta la documentazione, unitamente agli elenchi Intrastat e alle attestazioni bancarie di pagamento, ove disponibili.
Nel ricostruire il quadro normativo alla base della risposta, l’amministrazione ricorda che dal 1° gennaio scorso è in vigore il nuovo articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011 di esecuzione della direttiva Iva 2006/112/Ce, introdotto dal Regolamento n. 1912/2018.
Tale disposizione prevede una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario e disciplina gli oneri documentali idonei a provarlo sia quando le merci sono spedite o trasportate dal venditore o da un terzo per suo conto sia se il trasferimento è effettuato dall’acquirente (o da un una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario terzo per suo conto).
Nella prima ipotesi il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Ad esempio, un documento o una lettera Cmr riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere. O, ancora:
- una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, come un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Paese.
Nella seconda, l’acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che attesti il trasporto dei beni nello Stato membro di destinazione, dalla quale devono risultare il nome de Paese finale, la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. Oltre che di tale dichiarazione, l’acquirente dovrà essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, rilasciati da due diverse parti indipendenti, l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente oppure di un documento di trasporto accompagnato da uno degli altri mezzi di prova elencati ( ad esempio una polizza assicurativa).
Detto ciò, l’Agenzia ammette che la disposizione comunitaria non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento Iva. Ed è proprio per tale motivo che con la circolare n. 12/2020 (vedi articolo “Cessioni intra-Ue, come provare che la merce ha cambiato Stato”) ha chiarito che “allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.)”.
Valutati, quindi, i mezzi di prova proposti dalla società, l’Agenzia conclude che non sono idonei, in quanto dagli stessi non si ricava, con sufficiente evidenza, che i beni sono stati trasferiti dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.
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