Normativa e prassi

1 Settembre 2020

“Bonus facciate” o “ecobonus”? Ogni condomino è libero di scegliere

I condomini che intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate di un fabbricato che si trova all’interno di una zona omogenea B, rientrante quindi tra quelle agevolabili, possono stabilire se fruire del bonus facciate o dell’ecobonus, indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari. Per il pagamento è necessario il bonifico bancario o postale, contenente tutti i dati che individuano il beneficiario e la ditta che ha eseguito i lavori.
È in sintesi il contenuto della risoluzione n. 49/E dell’Agenzia del 1° settembre 2020, che chiarisce che, qualora determinati interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell’ambito applicativo di più detrazioni, ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

L’istante, amministratore di condominio di uno stabile, riferisce che i condomini intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato che si trova all’interno di una zona omogenea B (individuata dal decreto ministeriale n. 1444/1968) quindi rientrante fra quelle agevolabili. I lavori, precisa l’istante, possono accedere al bonus facciate ma potrebbero rientrare pure tra gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del Dl n. 63/2013 (ecobonus). Chiede, quindi, se ciascun condomino possa scegliere autonomamente di quale agevolazione fruire o se la scelta debba essere fatta dall’assemblea condominiale vincolando tutti i condomini, quali sono le modalità per comunicare i dati relativi a ciascun condomino e quale tipologia di bonifico dovrà essere utilizzata per i pagamenti dei fornitori.

L’Agenzia fa un quadro della normativa e della prassi che hanno disciplinato l’agevolazione in esame a partire dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-223, legge n.160/2019) che l’ha introdotta, alla circolare n. 2/2020 che ne ha chiarito i criteri applicativi fra cui la cumulabilità. A tal proposito, la circolare precisa che, in considerazione della possibile sovrapposizione delle due agevolazioni (“bonus facciate” ed “ecobonus”), il contribuente potrà optare per una sola di esse, rispettando tutti gli adempimenti prescritti per la singola agevolazione e i requisiti previsti dalle disposizioni normative.
Nel caso in esame, quindi, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile e nel rispetto dei citati requisiti, può stabilire se fruire del bonus facciate o dell’ecobonus, indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari.

Riguardo alle modalità di pagamento, i contribuenti soggetti all’Irpef sono tenuti a eseguire il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Gli istituti di credito applicheranno, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto pari all’8 per cento. Come chiarito anche nella circolare n. 2/2020, per consentire l’applicazione della ritenuta possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli stessi istituti di credito.
I contribuenti devono, inoltre, acquisire e conservare l’asseverazione del tecnico abilitato o che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi (è valida anche l’asseverazione redatta dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate) e l’attestato di prestazione energetica (Ape), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatto da un tecnico estraneo ai lavori.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all’Enea, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati (dati identificativi dell’edificio e del soggetto che ha sostenuto le spese, la tipologia di intervento eseguito, risparmio energetico conseguito, costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali, importo utilizzato per il calcolo della detrazione)

La mancata effettuazione dei predetti adempimenti pregiudica la fruizione dell’agevolazione.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini, come avviene per le detrazioni per i lavori di efficienza energetica sulle parti comuni.
La circolare n. 2/2020, nella parte dedicata alla cumulabilità tra le agevolazioni in materia edilizia, precisa che, in considerazione della possibile sovrapposizione del bonus facciate con quello delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (nonché di recupero del patrimonio edilizio), il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. In altri termini, qualora si attuino interventi da ricondurre astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti.

Nel caso in esame ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o dell’ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

Gli adempimenti ai fini del bonus facciate e dell’ecobonus sono identici e possono, come accennato, essere effettuati dall’amministratore di condominio. Nella comunicazione, finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio  dovrà, dopo aver  suddiviso la spesa del condominio in base alla scelta operata, indicare le due distinte tipologie di interventi e per ciascuno, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini, con le relative quote di spesa, specificando chi esercitato l’opzione per la cessione del credito.

L’Agenzia precisa che, nel caso in cui alcuni condomini scelgono di non fruire del bonus facciate ma dell’ecobonus solo per poter operare la cessione del credito, l’articolo 121 del Dl. n. 34/2020 stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

L’Agenzia ricorda, infine, il Superbonus, una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, che può spettare anche ai condomini, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio.

Tali interventi devono, inoltre, rispettare specifici requisiti (articolo 14, comma 3-ter del Dl n. 63/2013 e assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’Attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Anche per questi lavori i condomini che sostengono le spese possono optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

“Bonus facciate” o “ecobonus”? Ogni condomino è libero di scegliere

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