31 Agosto 2020
Buono mobilità ai dipendenti: concorre alla formazione del reddito
I “buoni mobilità” erogati da un Comune, nell’ambito di un progetto sperimentale, ai propri dipendenti che utilizzano la bicicletta al posto del veicolo a motore, manifestando la volontà di modificare le abitudini di spostamento casa-lavoro-casa, concorrono alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente, non rientrando nelle prestazioni di servizi di trasporto a favore dei dipendenti, né fra le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai lavoratori, che invece beneficiano dell’esclusione in base alle previsioni dell’articolo 51, comma 2, lettera d) e d- bis) del Tuir.
È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 293 del 31 agosto 2020 all’istante, una città metropolitana, che chiede il corretto trattamento fiscale da applicare all’incentivo monetario corrisposto da un Comune ai propri dipendenti che partecipano al progetto di mobilità alternativa.
L’istante precisa che la percorrenza si riferisce solo al tragitto casa-lavoro, che sono esclusi dal conteggio eventuali tragitti effettuati durante l’orario di lavoro e che l’incentivo, erogato in un’unica soluzione, consisterà in un corrispettivo di euro 0,25/km con un tetto massimo di 50 euro al mese.
L’Agenzia, diversamente da quanto prospettato dall’istante, rileva che i buoni mobilità in esame non possano rientrare fra quegli emolumenti relativi alle spese di trasporto dei dipendenti che beneficiano dell’esclusione della base imponibile (articolo 52, comma 2, lettera d) e lettera d-bis) del Tuir). Al riguardo, la circolare n. 5/2018 ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente la concessione, da parte del datore di lavoro, di abbonamenti per il trasporto pubblico o regionale e interregionale o di somme per l’acquisto degli stessi abbonamenti o per rimborsare le relative spese. Al contrario, i buoni mobilità costituiscono, come evidenziato dal Dm n. 208/2016, dei “voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità come car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblici locale”. In questo caso, quindi, non c’è fruizione di un servizio di trasporto né di somme per l’acquisto di abbonamenti e il buono mobilità dovrà concorrere alla base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività (articolo 51, comma 1, del Tuir).
L’Agenzia ricorda che il buono in esame può essere ricondotto fra i beni disciplinati dall’articolo 51, comma 3 del Tuir, secondo cui “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23…”. Non è sufficiente, tuttavia, che il buono mobilità sia inferiore alla somma di 258,23 euro.
L’Agenzia, infatti, ricorda, come chiarito anche dalla circolare n. 326/1997, che la soglia non deve essere superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito in qualità di fringe benefits nello stesso periodo d’imposta.
In conclusione, il buono mobilità potrà essere escluso dalla formazione del reddito solo se non superi la predetta soglia, da calcolare complessivamente fra tutti i benefit percepiti dal dipendente nello stesso periodo d’imposta.
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