Normativa e prassi

25 Agosto 2020

Vendita di integratori alimentari sconta l’Iva in misura ridotta

Alla vendita di integratori alimentari, classificati, in ragione della loro composizione, in base al parere espresso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito della voce 21.06 tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura“, è applicabile l’aliquota Iva ridotta al 10%, in quanto riconducibili nel n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva. Questo, in sintesi, il contenuto delle risposte nn. 269 e 270 del 25 agosto 2020
 
Con due diversi interpelli, l’Agenzia delle entrate si pronuncia sulla corretta aliquota Iva da applicare alla vendita di integratori alimentari. Le richieste di chiarimenti arrivano da una società avente sede legale in un Paese dell’Unione europea, che opera nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti, la cui distribuzione avviene attraverso il sito internet della società nei confronti di privati consumatori.
L’istante ha effettuato vendite nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d’imposta nazionali oltre la soglia di 35mila euro e ha provveduto alla presentazione della documentazione necessaria per l’identificazione diretta ai fini Iva (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972), per poter adempiere agli obblighi connessi alle vendite e regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia.
Per le vendite che hanno superato la soglia stabilita la società deve versare l’Iva in Italia e chiede quale sia l’aliquota applicabile ai prodotti venduti nel territorio italiano.
La società, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 32/2010 dell’Agenzia delle entrate, al punto 9, ha provveduto a presentare una richiesta di parere di accertamento tecnico all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per determinare la corretta classificazione doganale di questi prodotti. In particolare, i prodotti presentano alcune peculiarità, descritte in dettaglio, derivanti principalmente dai diversi elementi di cui ogni singolo prodotto risulta essere composto.
La società, inoltre, rappresenta di aver richiesto alle autorità doganali del proprio Paese di confermare il codice della nomenclatura combinata e l’aliquota Iva applicabili ai prodotti in quesitone e le autorità locali hanno ritenuto applicabile l’aliquota Iva del 7% e, quale codice della nomenclatura combinata, la voce “2106”.
 
L’Agenzia delle entrate fa presente che gli integratori alimentari non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota Iva ridotta, in quanto non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva e che dirimente ai fini del riconoscimento dell’agevolazione è l’identificazione dei loro componenti, in base al parere rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al decreto Iva, che comporta l’applicazione dell’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento. L’eventuale applicazione di un’aliquota Iva ridotta, dunque, è sempre avvenuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Adm che ne ha analizzato la specifica composizione.
 
Senza entrare nella descrizione dettagliata dei singoli ingredienti che compongono i diversi prodotti oggetto degli interpelli, l’Agenzia precisa che con numerosi documenti di prassi (cfr risoluzioni n. n. 153/2005, n. 290/2008 e n. 383/2008, nonché le risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 del 2019, tali prodotti, in ragione della loro composizione, sono stati classificati dall’Adm nell’ambito della voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” con conseguente applicazione dell’aliquota Iva del 10%, in quanto riconducibili nel n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.
 
L’Adm ha classificato gli integratori nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale “Preparazioni alimentari diverse“, voce 2106: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alla sottovoce 210690: – “altre“, riportando le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) che specificano come comprese in questa voce: “le preparazioni destinate a essere utilizzate nell’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell’acqua o nel latte, ecc.), e – le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano. Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (per esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.)”. Inoltre, il punto 16) delle suddette note chiarisce che “sono comprese in questa voce anche le preparazioni indicate spesso sotto il nome di “complementi alimentari”, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute“.
Il codice NC 2106 corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della citata Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.
Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che agli integratori alimentari in questione sia applicabile l’aliquota Iva del 10%, poiché rientrano tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura“, ai sensi del citato n. 80).

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