Normativa e prassi

25 Agosto 2020

Delineati i profili procedurali dei bonus per le società in crisi

Con il decreto Mef del 10 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serie generale n. 210 di ieri, 24 agosto, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione degli incentivi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, colpite della conseguenze finanziarie dell’emergenza epidemiologica Covid-19 (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 14 incentivi agli investimenti”).

I due crediti d’imposta, introdotti dall’articolo 26 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), sono diretti alle società di capitale e alle cooperative di medie dimensioni che effettuano aumenti di capitale, escluse quelle operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Le società devono avere sede legale in Italia ovvero essere stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

Il Dm definisce i due bonus legati alla ricapitalizzazione:

  • il primo riconosce un credito d’imposta a coloro che effettuano conferimenti in denaro in una o più società tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020, nella misura del 20% dell’ammontare del detto conferimento. L’aumento di capitale su cui calcolare il credito non può essere superiore a 2 milioni di euro (articolo 26, comma 4, del Dl n. 34/2020)
  • il secondo riconosce, a seguito dell’approvazione del bilancio per il 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto dell’azienda, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stabilito (articolo 26, comma 8, del Dl n. 34/2020).

L’investimento agevolato relativo all’aumento di capitale può essere effettuato anche indirettamente, attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica.
Il credito è concesso sugli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti in società che abbiano maturato ricavi per un ammontare compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro e abbiano subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in misura non inferiore al 33 per cento.
L’agevolazione in favore degli investitori, precisa il decreto, spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
La proprietà della partecipazione azionaria che deriva dal conferimento, inoltre, deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023.

Gli investitori che intendono fruire del credito d’imposta dovranno inviare un’istanza all’Agenzia delle entrate, nei termini e modalità che saranno definiti da un provvedimento del direttore della stessa Agenzia, contenente:

  • il codice fiscale della società conferitaria e l’indicazione dell’importo del conferimento effettuato e dell’ammontare del credito d’imposta richiesto
  • se il soggetto conferente è una società, l’attestazione di non essere controllata, controllante o “sorella” della società conferitaria
  • l’importo degli aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in diminuzione del credito d’imposta
  • gli  altri  elementi  eventualmente individuati con il provvedimento delle Entrate.

Inoltre, a pena di decadenza dall’agevolazione, il richiedente deve acquisire. prima della presentazione dell’istanza, una copia della delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale il legale rappresentante attesta che la conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto comunitarie previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” per un ammontare superiore a 800mila euro.
L’Agenzia delle entrate potrà riconoscere la validità delle richieste dopo la verifica della correttezza formale dei dati indicati nell’istanza, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse, che ammontano a 2 miliardi di euro per l’anno 2021.
Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza l’Agenzia fiscale sarà tenuta a comunicare ai richiedenti il riconoscimento (o il diniego) del credito d’imposta e l’importo effettivamente maturato.
Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne concluderà l’utilizzo o, in alternativa, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, il credito potrà essere utilizzato anche in compensazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione  non deve eccedere l’importo riconosciuto dall’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.  
Gli importi riconosciuti a credito non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

Una procedura simile è stabilita dal Dm per le società, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta commisurato alle perdite: le società devono presentare un’istanza all’Agenzia che, tra l’altro, contenga l’indicazione dell’ammontare delle perdite ammissibili all’agevolazione e dell’importo del credito d’imposta richiesto e l’indicazione dell’ammontare complessivo del credito d’imposta riconosciuto in favore degli investitori.
Poi, a pena di decadenza dall’agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell’istanza la dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi di  investimento collettivo del  risparmio che abbiano effettuato conferimenti agevolati attestano la misura dell’incentivo riconosciuto.
Anche in questo caso, il credito d’imposta per la società conferitaria è riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Infine, il decreto conferma la decadenza dell’agevolazione, con conseguente obbligo del  beneficiario di  restituire il bonus fruito, unitamente agli interessi legali, nel caso in cui:

  • la società conferitaria procede alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserve entro il 31 dicembre 2023
  • venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti.

Stesso obbligo di restituzione per la società beneficiaria, nel caso in cui:

  • la società procede alla distribuzione di  qualsiasi  tipo  di riserve prima del 1° gennaio 2024
  • venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti.
Delineati i profili procedurali dei bonus per le società in crisi

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