12 Agosto 2020
Pagamenti in forma elettronica: obbligo anche per la Giustizia
Con il principio di diritto n. 13 del 12 agosto 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche in relazione alle fatture emesse nei confronti dell’amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione. In particolare, si fa riferimento alla disposizione prevista dai commi 209 e ss dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 secondo cui “…l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica…” e al principio in base al quale, dal 31 marzo 2015, le amministrazioni pubbliche “non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico” (cfr. decreto interministeriale n. 55/2013).
Il principio odierno, inoltre, specifica che il vincolo sussiste anche se, con la circolare n. 9/2018, tali compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello split payment (articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972), presupponendo che l’amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del Ctu e, conseguentemente, l’applicazione della scissione dei pagamenti “comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti” (vedi articolo “Ambito applicativo split payment: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia”).
Il documento dell’Agenzia, infine, ricorda che dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sdi è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come controparte la pubblica amministrazione (articolo 1, comma 3 del Dlgs n. 127/2015, modificato dalla legge di bilancio 2018).
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