Normativa e prassi

7 Agosto 2020

Risarcimento da accordo transattivo: non è tassabile come plusvalenza

L’importo ricevuto dalla società istante a seguito di un accordo transattivo volto a mettere fine all’originario inadempimento contrattuale delle parti che, in estrema sintesi, avevano acquistato dall’istante delle azioni senza provvedere al relativo pagamento, costituisce sopravvenienza attiva imponibile (articolo 88, comma 3, lettera a), del Tuir), ristorando un danno diverso da quello considerato, in tema di plusvalenze patrimoniali, dall’articolo 86, comma 1, lettera b), del Tuir (“…per la perdita o danneggiamento dei beni”).
Di conseguenza, la somma non è tassabile come plusvalenza e non può, quindi, fruire del regime fiscale di esenzione pex. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 254 del 7 agosto 2020.

L’istante, una società che deteneva una partecipazione in un’altra società (Beta), racconta che, sulla base di un accordo sottoscritto nel 2006, una delle parti contraenti si era assunta l’impegno di acquistare o far acquistare le azioni di Beta, da lei detenute, a un valore prestabilito. Tuttavia nel 2009 l’istante stesso si vede costretto a ricorrere contro il debitore per ottenere l’adempimento di tale obbligazione. Non trovando riscontro nella richiesta, cita in giudizio le varie parti inadempienti chiedendo una condanna al pagamento del prezzo delle azioni. Nel 2012, poi, in pendenza della controversia, decide di vendere le azioni a terzi a un prezzo inferiore a quello indicato nella scrittura privata, in quanto Beta non era in buone acque. A questo punto, l’istante non era più interessata all’adempimento iniziale avendo comunque venduto le azioni e chiede, quindi, la risoluzione del contratto con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti.
Nel 2015, il Tribunale dichiara il difetto di legittimazione passiva di alcuni convenuti e, nel merito, la risoluzione della scrittura privata per inadempimento.
Nel 2016, l’istante ricorre in appello, chiedendo di dichiarare la legittimazione passiva di alcune delle parti del giudizio di primo grado e la condanna in solido per l’inadempimento contrattuale.
In pendenza del giudizio di appello, nel 2018 l’istante Alfa sottoscrive una transazione con cui le altre parti processuali si obbligavano a pagare un importo comprensivo di qualunque credito e pretesa risarcitoria nei loro confronti, a qualunque titolo comunque derivante dalla scrittura privata conclusa nel 2006. A seguito delle cessioni delle azioni detenute in Beta l’istante dice di aver realizzato una plusvalenza, classificata nel bilancio d’esercizio 2012 tra i proventi straordinari.
L’istante chiede, quindi, qual è il corretto trattamento fiscale, ai fini Ires, del componente positivo di reddito percepito a seguito della transazione.

L’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dall’istante, secondo il quale l’importo incassato a seguito della transazione è una plusvalenza patrimoniale da tassare in base alle disposizioni dell’articolo 86 del Tuir o, in caso di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir, da includere nel regime di esenzione previsto per tali componenti positivi di reddito.
L’Agenzia rileva che per qualificare come plusvalenza l’importo incassato dalla società istante a seguito della transazione conclusa con le controparti, occorre verificare se esso abbia una natura risarcitoria e, in caso affermativo, quale danno intenda ristorare.
Secondo l’Agenzia, inoltre, nella fattispecie in esame, l’accordo transattivo concluso tra le parti processuali non ha una natura risarcitoria vera e propria, rappresentando delle reciproche concessioni per definire una lite giudiziaria. Anche la documentazione prodotta dall’istante evidenzia che le somme provenienti dalla transazione non sono dirette a compensare il prezzo di vendita delle azioni. Queste, infatti, erano state vendute a un valore inferiore rispetto a quello originario in quanto la società partecipata era in difficoltà economica.

In questo caso, quindi, a parere dell’Agenzia, l’applicazione dell’articolo 86, comma 1, lettera b), del Tuir (“Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito: …b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni”), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 87, trova applicazione con riferimento alla menzionata vendita.

Mentre la somma percepita dall’istante nell’accordo transattivo, per regolarizzare l’originario inadempimento contrattuale delle parti, costituisce sopravvenienza attiva (imponibile ai sensi del articolo 88, comma 3, lettera a), del Tuir), risarcendo un danno diverso da quello considerato dall’articolo 86, comma 1, lettera b), del Tuir.
Le somme in esame, non essendo qualificabili come plusvalenza patrimoniale, non potranno neanche beneficiare dell’eventuale regime di esenzione, pex, come prospettato dalla società istante.

Risarcimento da accordo transattivo: non è tassabile come plusvalenza

Ultimi articoli

Normativa e prassi 25 Giugno 2026

Giacenza del conto ai fini successori: irrilevante la contabilizzazione

Per determinare la base imponibile dell’attivo ereditario con specifico riferimento a un conto corrente contano le operazioni perfezionate prima della morte, anche se non contabilizzate Per l’imposta di successione gli eredi devono considerare le somme giacenti sul conto del de cuius al momento della morte.

Normativa e prassi 25 Giugno 2026

Agevolazioni compendio unico, occorre il trasferimento del diritto

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per ottenere i benefici fiscali connessi alla cessione di un fondo rustico, occorre che l’acquisto sia a titolo derivativo e non originario Con la risposta a interpello n.

Attualità 25 Giugno 2026

Insieme per le imprese e le università, partito il primo roadshow Entrate-Inps

Oggi a Roma è stato presentato il ciclo di incontri dedicati ai temi fiscali e previdenziali che i due enti svolgeranno nei prossimi mesi sul territorio, direttamente presso le sedi di aziende e atenei Ha avuto ufficialmente inizio questa mattina nella Capitale il primo roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni.

Normativa e prassi 24 Giugno 2026

Perdite attese, deduzione diluita per i crediti con rischio 1 e 2

Quando si applica esclusivamente il modello delle perdite attese Ifrs 9, nel periodo 2026-2029 la svalutazione è calcolata al netto delle rivalutazioni già contabilizzate e ripartita in 5 anni Con la risoluzione n.

torna all'inizio del contenuto