5 Agosto 2020
Software di pagamento: è tracciabile se rientra nel giusto perimetro
Alla società che chiede se il software che intende ideare, per andare incontro agli utenti che, per svariati motivi, non possiedono un conto corrente bancario e per rendere così tracciabili i pagamenti effettuati in contanti, garantisca un mezzo di pagamento tracciabile e sia valido ai fini della detraibilità fiscale delle spese di cui all’articolo 15 del Tuir, tra cui spese sanitarie e veterinarie, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 247 del 5 agosto 2020 risponde puntualmente, chiarendo quali siano le caratteristiche dei sistemi di pagamento, che assicurino la tracciabilità e l’identificazione del suo autore, così come previsto dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997, e consentano di fruire del beneficio fiscale.
In dettaglio, la società istante descrive il meccanismo del sistema di pagamento che ipotizza di realizzare:
- il paziente paga la prestazione sanitaria in contanti
- il professionista accederà al portale messo a disposizione con il software che sarà elaborato dalla società ed effettuerà un primo riconoscimento del paziente tramite gestionale e poi tramite scansione con pistola del codice fiscale e presentazione di carta d’identità
- accertata l’identità della persona, viene incassato il contante e verrà rilasciata dal sistema software una ricevuta di pagamento da allegare alla fattura per la prestazione eseguita e sulla quale sono indicati tutti i dati del paziente, i riferimenti del medico con la prestazione eseguita e relativa data.
- il contante confluisce in un conto di un istituto di pagamento, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia, il quale effettua nei confronti del medico tanti singoli bonifici per quanti sono i pagamenti effettuati con tutti i dati del paziente e della prestazione inseriti nella causale.
L’intestatario del conto e del bonifico emesso nei confronti del medico o struttura sanitaria che incassa la parcella è l’istituto di pagamento.
L’istante ritiene che il software che intende realizzare rispetti la normativa sulla tracciabilità e sia da considerare alla stregua degli altri sistemi di pagamento, così come previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997. Infatti, i pagamenti confluiscono in un istituto di pagamento autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia nato per lo sviluppo e l’integrazione di sistemi di pagamento, emissione di carte di pagamento e gestione conti on-line, tecnologicamente avanzati, sicuri ed affidabili, e quindi, secondo l’istante, coloro che effettuano i pagamenti potranno detrarre ai fini fiscali la spesa sostenuta così come previsto dall’articolo 15 del Tuir, in quanto pagata con mezzi tracciabili rientranti negli altri sistemi di pagamento.
L’Agenzia la pensa diversamente.
In prima battuta, ricorda che l’articolo 1, comma 679, del Bilancio 2020 prevede che: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241” e il successivo comma 680 che: “La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.
Ne consegue che la detraibilità delle spese, prevista nella misura del 19%, degli oneri di cui all’articolo 15 del Tuir, è legata all’effettuazione del pagamento mediante “versamento bancario o postale” o mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”. Tale dicitura, precisa l’Agenzia, deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Infatti, l’Agenzia ritiene che, in linea con quanto precisato nella risoluzione n. 108/2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, “altri mezzi di pagamento” siano quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
In sostanza, è necessaria la tracciabilità del flusso finanziario da colui che sostiene la spesa al beneficiario, attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti individuabili. Nessun passaggio deve avvenire in contanti per garantire la tracciabilità.
Tale circostanza non si realizza nel caso in esame.
La procedura di gestione dei pagamenti descritta, infatti, non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nel su richiamato articolo 23, né può essere considerato come un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore, per permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ne consegue che coloro che dovessero utilizzare tale sistema di pagamento non potranno fruire della detrazione, pari al 19%, degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni normative che richiedono la tracciabilità dei pagamenti.

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