5 Agosto 2020
Cooperativa agricola mista, a ogni attività la propria tassazione
Una cooperativa che svolge due attività diverse, una esclusa dall’imposta (cooperativa agricola) e l’altra soggetta a tassazione (cooperativa di consumo), dovrà tassare gli utili netti relativi alle due attività, riportando nel quadro RF il valore aggregato risultante dalle variazioni in aumento e in diminuzione, calcolati in base alle disposizioni che disciplinano le due attività. È la sintesi della risposta n. 245 del 5 agosto 2020.
L’istante, nel dettaglio, è una Cooperativa a mutualità prevalente, iscritta nella categoria delle cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento, che, accanto alle attività agricole, svolge a favore dei soci un’attività accessoria fornendo loro prevalentemente beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, in assenza dei quali non potrebbero svolgere il loro lavoro. La cooperativa si propone di affiancare i soci durante tutto il processo produttivo, sia a monte con la fornitura di beni e servizi, sia a valle con la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci.
Considerando che la cooperativa in relazione alle attività agricole svolte a valle può fruire dell’esenzione dalle imposte sui redditi (articolo 10, comma 1, Dpr 601/1973), l’istante chiede quale sia il trattamento ai fini Ires e Irap da riservare alle attività che svolge “a monte” come cooperativa di consumo e se gli eventuali benefici fiscali non fruiti per gli anni precedenti possano avere efficacia retroattiva.
L’istante fa sapere di essere una cooperativa mista in quanto riveste allo stesso tempo il ruolo di:
- cooperativa agricola di consumo (fornitura prevalentemente ai soci di beni e servizi)
- cooperativa agricola di allevamento (bovini acquistati da terzi e alimentati in parte con i mangimi coltivati dai soci)
- cooperativa agricola da conferimento (manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti ortofrutticoli e animali conferiti prevalentemente dai soci).
Di conseguenza, chiede se i redditi conseguiti dall’attività di “fornitura prevalentemente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”, siano esenti, secondo le previsioni dell’articolo 10, comma 1, del Dpr n. 601/1973, in quanto attività accessoria determinante per quella agricola. Chiede, inoltre, l’istante, nel caso sia applicabile tale agevolazione anche alla fornitura ai soci quale sia la modalità di individuazione della quota parte di variazioni in aumento, riferibili ai redditi esenti, da sterilizzare per la determinazione della base imponibile Ires e Irap.
L’Agenzia richiama le disposizioni normative che interessano il caso in esame, evidenziando in primo luogo che la determinazione del reddito imponibile delle cooperative a mutualità prevalente segue le regole previste per le società di capitali e per gli enti commerciali, applicando alcune agevolazioni “generali” e altre “settoriali” legate alle attività svolte.
Agevolazione generale
La norma di carattere generale (articolo 6, comma 1, Dl n. 63/2002) prevede che la disposizione che esclude dal reddito imponibile delle società cooperative le somme destinate alle riserve indivisibili a patto che non siano distribuite tra i soci (articolo 12, legge n. 904/1977), non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
Agevolazioni speciali
Sono contenute nei commi da 460-464 della Finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) In particolare, il comma 460 prevede che la citata misura sull’esclusione dal reddito imponibile (articolo 12, legge n. 904/1977), non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente:
“a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi”.
Detta esenzione, tuttavia, è stata esclusa dal successivo comma 461, per la quota del 20% degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili. Pertanto, solo le cooperative in esame possono fruire dell’esenzione prevista dell’articolo 10 del Dpr n. 601/1973, in relazione all’80% dell’utile imponibile.
Detto ciò, l’Agenzia ritiene, quindi, che nel caso in esame, la società cooperativa istante debba pervenire alla tassazione degli utili netti relativi alle due attività sulla base dei dati relativi a ciascuna di esse riportando nel quadro RF il valore aggregato risultante dalla sommatoria delle variazioni in aumento e in diminuzione calcolati in base le misure fiscali che regolano le due attività.
Riguardo, poi, ai costi promiscui, il documento di prassi precisa che le variazioni da apportare in dichiarazione sono determinate ai sensi dell’articolo 109, comma 5 del Tuir.
Analogamente ai fini Irap, poiché la cooperativa svolge due attività diverse, una esclusa dall’imposta (cooperativa agricola) e l’altra no (cooperativa di consumo), l’Agenzia ritiene che la base imponibile sia determinata con riferimento alla cooperativa di consumo.
L’Agenzia precisa anche che per effettuare le variazioni in dichiarazione non si può applicare al caso in esame il criterio indicato nella risoluzione n. 93/2017, come prospettato dall’istante, in quanto nel caso in esame non c’è un’unica attività in parte imponibile e in parte no, bensì due (una agricola e l’altra commerciale) da cui derivano redditi da assoggettare a tassazione secondo disposizioni differenti.
Infine, riguardo l’ultimo quesito con cui l’istante chiedeva se era possibile applicare le eventuali agevolazioni in via retroattiva, l’Agenzia chiarisce che per le annualità in cui l’agevolazione prevista dall’articolo 10 del Dpr n. 601/1973 non è stata fruita, l’istante, previa ricostruzione degli utili da tassare ai fini Ires e della base imponibile Irap, potrà presentare istanza integrativa (articolo 2, comma 8 del Dpr n. 322/1998).
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