Normativa e prassi

3 Agosto 2020

Niente esenzione Iva per la gestione “parziale” della casa di riposo

Le prestazioni di servizi svolte dalla società presso una Rsa non sono esenti da Iva se, precisa la risposta n. 240/2020 dell’Agenzia delle entrate, complessivamente, non consentono la gestione “globale” dell’istituto che accoglie e assiste persone anziane. L’esenzione è applicabile, pertanto, solo a seguito della stipula di un nuovo contratto, che preveda i servizi in aggiunta alle prestazioni già rese e, in ogni caso, alle singole attività, nel caso in cui queste rientrino tra le ipotesi agevolate previste dall’articolo 10 del Dpr n. 633/1972.
 
A presentare l’interpello è una società che gestisce l’assistenza socio-sanitaria agli anziani ospiti di una Rsa amministrata da un ente no profit religioso.
L’istante, dopo aver elencato le prestazioni già fornite presso l’istituto (servizio infermieristico, pulizia e sanificazione dei locali, lavaggio delle stoviglie, prenotazione e accompagnamento per visite mediche, eccetera) precisa che sta per stipulare con l’Istituto un altro contratto che prevede anche i servizi di ristorazione e lavanderia, così da fornire alla Rsa, in modo globale, i servizi sanitari, socio-assistenziali e alberghieri, realizzando, in concreto, il cosiddetto rapporto di global service.
 
Detto ciò l’istante chiede se:

  1. i servizi già forniti siano esenti da Iva perché in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 10, primo comma, n. 21, del decreto Iva, trattandosi di servizi di assistenza e cura alla persona
  2. l’esenzione è applicabile soltanto a condizione che avvenga l’integrazione dei servizi di lavanderia e ristorazione prevista dal nuovo contratto di global service ancora in gestazione
  3. l’agevolazione è applicabile ai servizi di ristorazione e lavanderia oggetto della trattativa con la Rsa.

La società ritiene che tutti i servizi, vecchi e nuovi, forniti alla residenza per anziani possano beneficiare dell’esenzione d’imposta, perché afferenti le prestazione “proprie” rese dall’Istituto che riguardando i servizi di alloggio e di assistenza e che, in quanto tali, sono agevolabili secondo quanto prevede l’articolo 10, primo comma, n. 21, del Dpr n. 633/1972.
 
Prima di ogni altra osservazione, l’Agenzia delle entrate riporta quanto disposto dall’agevolazione oggetto dell’interpello, e cioè che sono esenti da Iva “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,…..comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.
Il documento prosegue riportando alcune precisazioni fornite sull’argomento con la risoluzione n. 39/2004, e nel dettaglio:

  • l’esenzione può essere applicata a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che presta il servizio agevolabile
  • sono oggettivamente esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, anche se specificate singolarmente nell’accordo, a condizione che possano configurarsi come gestione globale della residenza, la cui titolarità del servizio resta all’appaltante che si limita a svolgere una semplice attività di controllo e indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo
  • le altre prestazioni infermieristiche e riabilitative, rese distintamente dalla gestione globale dell’istituto, dovranno essere fatturate secondo il regime proprio per esse previste e, quindi, in esenzione da Iva, se incluse in una delle ipotesi previste dall’articolo 10 del decreto Iva. 

Inoltre, nella risposta n. 221/2019 l’Agenzia ha chiarito il principio secondo cui per applicare l’esenzione è necessario che vi sia la gestione globale della casa di riposo (vedi articolo “Se la gestione di una Rsa è globale la prestazione è esente dall’Iva”).
 
Una volta richiamati i riferimenti normativi e di prassi utili a definire il corretto trattamento Iva applicabile alle operazioni oggetto dell’interpello, l’Agenzia fornisce ulteriori delucidazioni sulla natura del rapporto tra istante e Rsa nel caso specifico, frutto delle informazioni integrative richieste al contribuente.
In particolare, precisa il documento di prassi, dal vecchio contratto, stipulato a gennaio 2016 emerge che i servizi di lavanderia e di ristorazione sono eseguiti da dipendenti della casa di riposo, mentre con il nuovo accordo di global service, le stesse persone lavoreranno per l’istante.
Inoltre, saranno assunti dalla società anche ulteriori prestatori di servizi (centralinista/portinaia e due manutentori) previsti dal vecchio e dal nuovo contratto. Quest’ultimo include, ricordiamo, a differenza del precedente, anche le prestazioni di ristorazione e lavanderia.
Definiti i contorni della situazione descritta nell’interpello, l’Agenzia spiega che, allo stato attuale, le caratteristiche del rapporto non soddisfano il requisito della “gestione globale” della casa di riposo da parte della società istante, come richiesto invece dalla disposizione che disciplina il beneficio. L’esenzione Iva potrà essere applicata soltanto con la stipula di un nuovo contratto, che preveda i servizi di ristorazione e lavanderia in aggiunta alle prestazioni già rese in base al contratto vigente e la gestione globale della Rsa.
Sono tuttavia agevolabili le singole prestazioni previste dall’attuale contratto se incluse nelle ipotesi previste dal richiamato articolo 10.
 
L’Agenzia conclude specificando che poiché il contratto attualmente vigente è stato stipulato a gennaio 2016, il necessario requisito della preventività dell’istanza rispetto all’adozione del comportamento è riscontrabile solo in relazione alla dichiarazione Iva relativa all’anno 2019.

Niente esenzione Iva per la gestione “parziale” della casa di riposo

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