27 Luglio 2020
“Z163” il nuovo codice tributo per la zona franca della Sardegna
In seguito alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione prevista in favore delle micro e piccole imprese sarde che hanno subito danni in seguito all’alluvione del 18 e 19 novembre 2013, viene istituito, con la risoluzione n. 43 del 27 luglio 2020, il codice tributo “Z163” da utilizzare tramite F24 esclusivamente in compensazione.
 
L’articolo 13-bis del Dl n. 78/2015 ha istituito una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione dei giorni 18 e 19 novembre 2013 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013.
Con successivo decreto del 7 marzo 2018 il ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state definite la perimetrazione della zona franca e la tipologia delle agevolazioni da concedere alle micro e piccole imprese site all’interno della stessa zona.
L’iter procedimentale del decreto prevede che ai beneficiari dell’agevolazione venga riconosciuto un contributo che viene reso noto con provvedimento del ministero dello Sviluppo economico per il quale i soggetti in possesso dei previsti requisiti presentano apposita istanza; il contributo riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate pena lo scarto dell’operazione di versamento. L’importo del contributo utilizzato in compensazione da ciascuna impresa beneficiaria non potrà eccedere l’ammontare concesso dal Mise, anche tenendo conto di precedenti fruizioni. 
 
Ciò detto, con decreto del Mise del 17 luglio scorso sono stati approvati gli elenchi degli ammessi a fruire dell’agevolazione e con la risoluzione di oggi viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24:
-  “Z163” “Zona franca Sardegna – Agevolazioni alle micro e piccole imprese da utilizzare in compensazione – Articolo 13-bis decreto legge n. 78/2015.
 
Nella compilazione del modello F24, il codice tributo andrà riportato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”è valorizzato con l’anno di concessione dell’agevolazione, nel formato “AAAA”.
 
 
 
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